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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

decorrenza o dalla durata dei contratti stipulati o da stipulare a valere sull’iniziativa<br />

agevolata. Il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa avviene, invece,<br />

per quote semestrali posticipate, attribuendo l’intera quota di contributo erogata ai contratti<br />

già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun<br />

contratto medesimo.<br />

17.19 - D. (S. Paolo) (9.1.103) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite<br />

erroneamente alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le<br />

due date sono a cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing:<br />

12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing)<br />

01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta).<br />

La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell’anno 1997, apporto mezzi propri<br />

nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni).<br />

Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si<br />

blocca perché l’apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la<br />

Ditta ha previsto la consegna dei beni. (16 - 22/04/97) (leasing, programma, avvio)<br />

R. Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della<br />

norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli<br />

elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella<br />

del titolo di spesa. La banca può, altresì, prendere in considerazione il nuovo capitale<br />

proprio del 1997, in quanto nel caso di leasing, l’ultimazione del programma coincide con la<br />

data di consegna dei beni; occorre, naturalmente, verificare la compatibilità tra la data del<br />

versamento della parte nuova e quella di ultimazione del programma.<br />

17.20 - D. (BNL) Operazione "leasing" ammessa alle agevolazioni. La ditta beneficiaria intende ora<br />

sostituire l'Istituto di leasing con altro (convenzionato con la stessa banca concessionaria), che<br />

ha già predisposto delibera per lo stesso importo e sullo stesso programma ed è pronto a<br />

stipulare. Si chiede se sia possibile, con l'accordo del primo Istituto di leasing, procedere<br />

all'erogazione a favore dell'Istituto subentrante ; in caso affermativo, quali le modalità per<br />

effettuare la citata erogazione e quali gli adempimenti nei confronti del Ministero. (16 -<br />

22/04/97) (leasing, società, sostituzione)<br />

R. La normativa non pone divieti all'eventuale richiesta, da parte dell'impresa, di sostituire la<br />

società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni anche dopo la concessione<br />

delle stesse e, pertanto, si è dell'avviso, purché non sia già avvenuta l’erogazione, che<br />

l'operazione possa avvenire alle condizioni indicate nella risposta al quesito Carisbo n. 17.13<br />

della raccolta.<br />

17.21 - D. (Carisbo) (7.37) Una società di leasing nostra convenzionata ci fa notare (a nostro<br />

avviso giustamente), che la dichiarazione di cui all’allegato n. 6 della circolare n. 38522/95<br />

(se dev’essere resa dalla società di leasing) pare errata, in quanto individua la società stessa<br />

come beneficiaria del contributo e destinataria del decreto di concessione, mentre, così come<br />

nel caso delle dichiarazioni 10a o 10b da allegarsi alla richiesta di liquidazione contributi, le<br />

dichiarazioni di cui all’allegato 6 dovrebbero essere differenziate secondo l’ipotesi che<br />

debbano essere rese direttamente dalle aziende beneficiarie per investimenti diretti o dalle<br />

società di leasing per investimenti in locazione.<br />

Tale tesi pare condivisibile, per cui riteniamo debbano essere approntati 2 allegati:<br />

6a per le operazioni dirette, da rendersi direttamente da parte delle aziende beneficiarie e<br />

6b per le operazioni di leasing, da rendersi da parte delle società di leasing interessate.<br />

17.7

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