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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

data prevista dalla normativa. Per quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati<br />

dalla banca – fermi restando, naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica<br />

della sussistenza delle nuove condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene,<br />

viceversa, che gli stessi possano non essere condotti, a condizione tuttavia che non siano<br />

strettamente indispensabili per consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in<br />

occasione del 4° o del 7° bando.<br />

5.32 - D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa turistica che ha presentato una<br />

domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando istruita positivamente ma non agevolata per<br />

carenza fondi e che ha avanzato la richiesta di inserimento nella pertinente graduatoria<br />

relativa al bando del 2000 (9° bando) attraverso la presentazione del relativo allegato n° 30<br />

unitamente al versamento della cauzione prevista. Il punteggio regionale attribuito al progetto<br />

in occasione della precedente graduatoria con riferimento all’attività esercitata è risultato il<br />

minore tra quelli attribuibili, secondo la regione di competenza, alle singole attività (albergo e<br />

sala convegni, quest’ultima come ulteriore attività ammissibile) qualora separatamente<br />

considerate. Nel corso della realizzazione del programma, tuttavia, l’impresa ha parzialmente<br />

modificato le proprie strategie decidendo, fra l’altro, di non realizzare la sala convegni;<br />

conseguentemente l’investimento si concretizzerebbe esclusivamente nella realizzazione di un<br />

albergo, cui è attribuibile un punteggio regionale più alto rispetto a quello attribuito in sede di<br />

predisposizione della graduatoria di cui al 6° bando. Poiché, secondo il disposto dell’art. 11<br />

della circolare n°900516 del 13.12.2000, il programma di spesa deve essere considerato nella<br />

medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria, non<br />

sembrerebbe possibile tenere conto della modifica al programma precedentemente descritta<br />

con la conseguente attribuzione, anche a valere sulla prossima graduatoria, di un punteggio<br />

regionale ridotto, non più in linea con il programma che viene effettivamente realizzato<br />

dall’impresa. Si potrebbe del resto porre anche il caso opposto per il quale una società, che ha<br />

avanzato richiesta di agevolazioni sul 6° bando a fronte della prevista realizzazione della sola<br />

struttura ricettiva, ha poi realizzato anche un centro congressuale, attività rientrante tra quelle<br />

classificate dalla regione come ulteriore attività ammissibile, alla quale è attribuibile un<br />

punteggio ridotto rispetto a quello assegnato a suo tempo in sede istruttoria e che dovremmo<br />

riconfermare in sede di nuova relazione istruttoria sul prossimo bando utile, non potendo<br />

tener conto delle modifiche intervenute nel frattempo alla realizzazione del programma. Si<br />

chiede conferma in tal senso. (34 – 02/10/01) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

TUR<br />

R. Non vi sono dubbi circa la possibilità di ammettere, ai sensi del punto 11 della circolare n.<br />

900516/2000, solo le domande per le quali non sono intervenute variazioni del programma,<br />

come quella richiamata nel quesito.<br />

5.33 - D. (Prominvestment) (3.18) Un’ impresa non agevolata a valere sul 17º Bando Industria per<br />

carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell’ambito del 31º Bando.<br />

Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale “impresa di media<br />

dimensione”. Si chiede, nel caso prospettato di “domanda riformulata”, se ai fini della<br />

determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di<br />

presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il<br />

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n.<br />

238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media<br />

impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri<br />

vigenti alla data di presentazione dell’originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M.<br />

del 18 settembre e 27 ottobre 1997.<br />

5.13

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