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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

L’applicazione della norma di cui sopra ha rilevanza in termini di dimostrazione degli apporti<br />

di mezzi propri ex lege n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; si verificano, infatti, i seguenti casi con riferimento ad<br />

imprese beneficiarie delle agevolazioni che hanno utilizzato gli “ammortamenti anticipati”<br />

quale dimostrazione dell’avvenuto apporto di mezzi propri previsti a copertura del<br />

programma agevolato:<br />

a) imprese che con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2004, in relazione alle<br />

c.d. operazioni di “disinquinamento fiscale” del bilancio medesimo, hanno provveduto allo<br />

storno del valore degli ammortamenti anticipati cumulati negli anni di realizzazione del<br />

programma contabilizzando un “provento straordinario” di pari importo nel relativo conto<br />

economico; tale operazione ha determinato l’emergenza di un maggior utile d’esercizio. In tal<br />

caso la banca concessionaria ritiene che, ai fini della valida dimostrazione dell’apporto di<br />

mezzi propri, l’impresa debba procedere ad accantonare in uno specifico fondo la quota<br />

dell’utile extra corrispondente agli ammortamenti anticipati precedentemente contabilizzati ai<br />

fini della L. <strong>488</strong>. Dal punto di vista dell’imputazione temporale del fondo così generato si fa<br />

riferimento agli esercizi di contabilizzazione degli ammortamenti anticipati.<br />

b) Imprese che intendono dimostrare gli apporti di mezzi propri anche attraverso gli<br />

ammortamenti anticipati evidenziati esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. In tal<br />

caso, la banca ritiene che tale modalità, alla luce del mancato riscontro nel bilancio<br />

dell’impresa, non possa essere utilmente considerata ai fini della verifica dell’indicatore n. 1.<br />

(44 – 13 e 20/11/2006) (mezzi propri, ammortamenti anticipati)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca concessionaria.<br />

2.81 - D. (Banca Nazionale del Lavoro) - Apporto di mezzi propri - Si rappresenta il caso di<br />

un’impresa agevolata sull’ottavo bando che, in relazione all’impegno ad apportare mezzi<br />

propri nella misura prevista, ha utilizzato utili prodotti nel corso di realizzazione del<br />

programma. A tal riguardo, l’impresa ha provveduto, mediante delibera assembleare, a<br />

rendere indisponibili gli accantonamenti degli utili stessi alla riserva straordinaria, senza,<br />

quindi, procedere alla costituzione di apposito fondo nel patrimonio netto. Si richiede un<br />

parere in merito all’ammissibilità di tale operazione. (46 – 22/03/2007) (mezzi propri,<br />

riserva straordinaria)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 prevede che, qualora l’impresa,<br />

in relazione all’impegno ad apportare mezzi propri, consideri utili prodotti nel corso degli<br />

esercizi di realizzazione del programma di investimenti, tali utili debbano essere accantonati<br />

in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma agevolato. E’<br />

inoltre stabilito che le delibere relative ai suddetti accantonamenti di utili riportino<br />

l’esplicito riferimento al programma di investimenti agevolato al quale sono destinati gli<br />

accantonamenti, con l’indicazione del relativo numero di progetto. E’ alle delibere, dunque,<br />

che la normativa assegna la funzione di destinare in modo esclusivo alla copertura del<br />

programma gli utili prodotti negli anni di realizzazione dello stesso. L’”apposito fondo”<br />

indicato dalla norma è la posta patrimoniale utilizzata per la rappresentazione contabile di<br />

tale vincolo. Pertanto, solo dall’esame congiunto del bilancio approvato e delle delibere di<br />

destinazione degli utili potrà desumersi il rispetto delle disposizioni su riportate,<br />

indipendentemente dalla specifica denominazione che assume l’accantonamento di utili<br />

nell’ambito del patrimonio netto rappresentato nel bilancio.<br />

2.35

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