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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

concessionaria, non dovesse costituire impedimento al proficuo avvio dell'attività istruttoria,<br />

non comportano la restituzione alla ditta della domanda stessa e della relativa<br />

documentazione.<br />

Al verificarsi delle suddette ipotesi la documentazione mancante dovrà essere richiesta e<br />

prodotta con le modalità e nei tempi previsti per le domande incomplete dall'art. 5 comma 4<br />

del regolamento.<br />

5.11 - D. (S. Paolo) (18.18) Domanda ex ISVEIMER. La comunicazione MICA recita: “gli<br />

accertamenti svolti dall’ente istruttore hanno avuto esito negativo per la concessione delle<br />

agevolazioni. Si fa presente che codesta impresa potrà richiedere altra agevolazione ai sensi<br />

della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ove ne ricorrano i requisiti”.<br />

Come regolarsi? Motivazioni di “esito negativo” non espresse. Decorrenza spese? (5 -<br />

18/06/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, legge 64)<br />

R. L’art.12, comma 1 del regolamento consente la ripresentazione di domande già presentate<br />

a valere sulla legge n. 64/86 e non agevolate; il comma 2 dello stesso articolo ammette, per le<br />

stesse, una decorrenza delle spese a partire dai due anni antecedenti la data di presentazione<br />

della domanda originaria. Ciò non è consentito per quelle domande che non hanno ottenuto i<br />

benefici della stessa legge n. 64/86 a causa della insussistenza delle condizioni di<br />

ammissibilità richieste da tale legge medesima. Nel caso prospettato, qualora le motivazioni<br />

dell’Isveimer siano quelle appena esposte, l’iniziativa può essere oggetto di domanda a<br />

valere sulla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, purché ricorrano le relative condizioni di ammissibilità, ma la<br />

stessa, però, è da considerare a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Per la<br />

stessa, cioè, non sono riconoscibili le particolari condizioni di ammissibilità delle spese<br />

previste dal citato art. 12, comma 2.<br />

5.12 - D. (B. Napoli) Da parte di una ditta individuale ci è pervenuta una richiesta di agevolazioni<br />

ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e del D.M. n.527 del 20.10.95. La domanda originaria era stata<br />

presentata in data 28.9.81 all’Istituto di credito per la piccola industria ed artigianato di Roma<br />

(ICPIA) ai sensi della legge 183/76. In data 18/11/90 quest’ultimo Istituto deliberava la<br />

concessione ai sensi dell’art.69 DPR 6.3.78 n.218 di un contributo in conto capitale di Lm.<br />

66,9 a fronte di investimenti ammessi per Lm.167,4. La relativa pratica veniva, quindi,<br />

trasmessa all’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno che non riuscì -<br />

stante l’intervenuta liquidazione - a completare l’istruttoria e ad assumere la relativa delibera.<br />

In data 15/9/<strong>92</strong> l’Ispettorato Generale del Ministero del tesoro, con raccomandata, restituiva<br />

la pratica in discorso con l’invito ad affidare la stessa, per la prescritta definizione, ad uno<br />

degli istituti di credito indicati dalla legge 64/86. Il cliente, in una nota inviata al Ministero<br />

dell’industria in data 3/10/94, comunicava che in dipendenza del contenuto importo della<br />

richiesta nonché dell’intervenuta emanazione della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, non era riuscito a trovare<br />

alcun istituto disposto a prendere in carico la pratica per cui era venuto a trovarsi<br />

nell’impossibilità di inoltrare la dichiarazione di cui all’art.3 del D.L. 9/10/93 n.403. Ciò<br />

premesso, Vi preghiamo volerci cortesemente precisare se l’investimento in tal caso, ancorché<br />

iniziato nel 1979 ed entrato a regime nel 1990, possa essere ammesso alle agevolazioni<br />

previste ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Da parte nostra, considerato che manca l’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la<br />

domanda originaria e prevista dalla circolare n.38175 del 30/4/96 e che trattasi di<br />

investimenti completati da oltre 6 anni, saremmo del subordinato parere di declinare la<br />

richiesta di cui sopra. (6 - 25/06/96) (ripresentazione, documentazione, incompleta)<br />

R. Il punto 11.5 della circolare n.38522/95 prevede che, ai fini dell’applicazione di quanto<br />

disposto dall’art.12 del d.m. n.527/95, l’impresa debba produrre una specifica<br />

5.4

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