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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

14.5 - D. (B. Napoli) (9.1.91) Una società (PMI), operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione per un programma di nuovo impianto da realizzare in un Comune<br />

ubicato nella Provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN+15% ESL), attualmente<br />

in corso di istruttoria. Successivamente, la stessa ha valutato l’opportunità di attuare il<br />

medesimo programma in un zona poco distante, ma appartenente alla Provincia di Benevento<br />

(intensità agevolativa 50%ESN+15%ESL), dichiarandosi disposta anche a rinunciare alla<br />

maggiore intensità agevolativa. Alla luce della circostanza, Vi preghiamo di chiarirci se la<br />

variazione in questione possa essere accolta, ovvero se il programma debba essere oggetto di<br />

una nuova domanda, a valere sulla nuova applicazione. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (aree<br />

ammissibili, ubicazione, variazione)<br />

R. Come già chiarito nella seduta n° 10 del 04/09/96 ad un precedente quesito formulato<br />

dalla BNL (18.23), la domanda di agevolazioni non può più essere considerata valida,<br />

venendo meno, con la modifica dell’intensità agevolativa massima, una delle condizioni<br />

richiamate nella risposta al citato quesito. La domanda potrà essere presentata, in relazione<br />

alla nuova ubicazione, per il bando successivo.<br />

14.6 - D. (S. Paolo) (9.1.119) - Ubicazione unità produttiva -<br />

Un’unità insiste su due comuni, una dei quali non agevolabile. In quest’ultimo comune ricade<br />

il 55% della superficie dell’Unità Produttiva, in particolare: magazzini, officine, aree a verde,<br />

aree dismesse, zone di transito e piazzali. Gli impianti, di notevole consistenza sono invece<br />

nel comune agevolabile, dove sarebbe realizzato l’80% dell’investimento in programma. Si<br />

individuano tre possibilità:<br />

- escludere completamente il programma perché la maggior parte dell’unità produttiva ricade<br />

nel comune non agevolabile;<br />

- ammettere solo la parte di spese ricadente nel comune agevolabile posto che il programma<br />

sia comunque organico e funzionale;<br />

- ammettere tutto il programma di spese, anche quindi il 20% ricadente nel comune non<br />

agevolabile, considerando quale superficie solo la parte di area interessata al programma.<br />

Nel caso in esame, la terza ipotesi ci apparirebbe sostanzialmente conforme allo spirito della<br />

legge quindi praticabile al di là del rigido criterio esposto in normativa. (21 – 11/03/98) (aree<br />

ammissibili, ubicazione, spese ammissibili)<br />

R. Il criterio da seguire è quello dell’area aziendale relativa all’unità produttiva.<br />

14.7 - D. (Studio Finanziario) - Società (pmi), operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione per un nuovo impianto da realizzare in un Comune ubicato nella<br />

provincia di Benevento (intensità agevolativa 50% ESN + 15% ESL); successivamente la<br />

stessa ha valutato l’opportunità di attuare il medesimo programma in un Comune poco<br />

distante ma ricadente in provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN + 15% ESL).<br />

Alla luce della risposta data al quesito formulato dal Banco di Napoli, di cui al punto 14.5<br />

della raccolta, si chiede se, anche nel caso in esame, la domanda debba considerarsi non<br />

valida per effetto della variazione dell’intensità agevolativa massima, ancorché in<br />

diminuzione rispetto a quella originariamente prevista. (25 – 11/05/99) (aree ammissibili,<br />

ubicazione, variazione)<br />

R. Si rileva preliminarmente che dal quesito non traspare se la modifica dell’ubicazione sia<br />

intervenuta prima o dopo la pubblicazione delle graduatorie; dal momento che una modifica<br />

successiva alla pubblicazione non comporta la decadenza della domanda e non presenta<br />

particolari problematiche, se non quelle legate all’eventuale scostamento degli indicatori a<br />

consuntivo, si ritiene che il quesito riguardi una comunicazione antecedente a tale<br />

pubblicazione. L’argomento è stato già affrontato nelle sedute del Comitato del 4.9.96<br />

(quesito BNL n. 18.23 della raccolta) e del 25.3.97 (quesito B. Napoli n. 14.5 della raccolta)<br />

ed in entrambi i casi il parere espresso riflette naturalmente la normativa allora vigente<br />

14.2

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