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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

17. LEASING<br />

17.1 - (Direttiva) - Iniziative in leasing; data di ultimazione del programma. Nel caso di iniziative<br />

da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, qualora la data del primo titolo di<br />

spesa ammissibile, e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva<br />

alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultima<br />

fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia alle iniziative realizzate con il<br />

sistema ordinario. In tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui<br />

all'art. 6, comma 10 del regolamento, è resa, con le previste modalità, dalla società di leasing.<br />

(Direttiva 38129 - 18/04/96) (leasing, programma, ultimazione)<br />

17.2 - D. (Direttiva) - Il controllo iniziale delle società di leasing si esaurisce con la verifica che la<br />

domanda sia completa di allegati senza entrare nel merito dell'ammissibilità della stessa e<br />

delle spese indicate? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (leasing, società, controllo iniziale)<br />

R. Si, il compito delle società di leasing è solo quello di verificare la completezza della<br />

domanda. L'attività istruttoria è di esclusiva competenza della banca concessionaria.<br />

17.3 - D. (M. Umbria) (9.1.34 - 11.7) Nel caso in cui l’istituto collaboratore (società di leasing)<br />

esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l’azienda interessata<br />

dichiari successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca<br />

concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento<br />

leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (leasing, programma, modalità di<br />

realizzazione)<br />

R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />

modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />

entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />

alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />

disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />

programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa (iniziativa mista), dal<br />

momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />

in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

17.4 - (Direttiva) (11.1) Se l'investimento è stato realizzato ricorrendo a diverse società di leasing<br />

di cui solo una è convenzionata con istituti concessionari come è possibile presentare<br />

domanda includendo l'intero investimento? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Per la parte muraria ed il terreno potrebbe essere ipotizzabile l'acquisto dalla società di<br />

leasing e la richiesta – come parte ordinaria di una iniziativa mista - delle agevolazioni a<br />

fronte della relativa spesa fatturata.<br />

La restante parte dell'investimento potrebbe essere ammessa qualora si concretizzi una<br />

cessione dei contratti delle società non convenzionate in favore di quella convenzionata.<br />

17.5 - D. (BNL) (11.2) In presenza di programma realizzato mediante leasing in più anni (es. ‘95,<br />

‘96, ‘97, ‘98) e nel caso in cui la società di leasing intenda assumere delibera solo sulla parte<br />

di programma relativa ai primi due anni, sono da ritenersi esclusi dalle agevolazioni gli<br />

investimenti relativi agli anni ‘97 e ‘98? (4 - 06/06/96) (leasing, spese ammissibili, delibera<br />

di approvazione)<br />

17.1

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