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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.146 - D. (Centrobanca) Una ditta individuale ha presentato domanda di agevolazioni a valere<br />

sul 6° bando turistico alberghiero. Il programma presentato riguarda la costruzione di<br />

residenze turistico alberghiere, che il titolare gestirà personalmente, tuttora da costruire<br />

(trattasi di un nuovo impianto puro). La ditta attualmente ha iniziato l’attività di costruzione<br />

di dette residenze, poiché a breve darà in appalto a terzi le opere edilizie relative alla loro<br />

edificazione. Gli organi della CCIAA hanno ritenuto di dover evidenziare che la ditta in<br />

questo momento svolge attività di costruzione e non di gestione di dette residenze, in quanto<br />

quest’ultima attività potrà essere dichiarata nel certificato di iscrizione alla Camera di<br />

Commercio solo al termine dei lavori e nel momento in cui verrà iniziata l’attività ricettiva. Il<br />

titolare della ditta individuale ha comunque sin d’ora tutti i requisiti per svolgere attività di<br />

gestione di un’impresa turistica, in quanto possiede l’iscrizione al REC sin dal ‘95 avendo<br />

superato l’esame di idoneità. In tale situazione, la richiedente le agevolazioni non potrà<br />

iniziare l’attività di gestione sino a quando non verrà portato a termine il programma di<br />

investimenti a fronte del quale si chiedono le agevolazioni ma, sulla base della normativa, non<br />

potrà nemmeno ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo in quanto, alla<br />

data di sottoscrizione del modulo di domanda (13/06/99), dall’attività dichiarata nel CCIAA<br />

(21/04/99) non risulta lo svolgimento o la possibilità di svolgere detta attività. Si richiede se<br />

alla luce di tale considerazioni si possa ritenere la domanda ammissibile alle agevolazioni. (27<br />

– 14/09/99) (istruttoria, beneficiari, iscrizione CCIAA TUR)<br />

R. Alla data della domanda di agevolazioni la ditta in questione era operante nel campo delle<br />

costruzioni e non della gestione di attività turistiche.<br />

9.1.147 - D. (M. Trentino Alto Adige) (8.116) 6° Bando – Settore turistico-alberghiero. Iniziativa<br />

relativa alla costruzione di un complesso turistico-portuale – Regione Veneto. L’iniziativa<br />

comprende la realizzazione di un porticciolo turistico in zona lagunare (attività compresa<br />

dalla Regione tra quelle ammissibili ad agevolazione in zona obiettivo 2) con annesse<br />

strutture ricettive quali una Club house privata con ristorante e piscina, un edificio<br />

direzionale-ricettivo, dei negozi, una sala giochi, una sala conferenze, parcheggio e servizi<br />

vari. La società promotrice dell’iniziativa ha presentato un’unica domanda di agevolazione<br />

relativa all’iniziativa nel suo complesso, considerando i servizi di ricettività, ristoro e svago<br />

come facenti parte integrante del porto turistico. Si ritiene che, sulla base di quanto indicato<br />

dalla Regione Veneto tra le ulteriori attività ammesse ad agevolazione e con particolare<br />

riferimento alla definizione n. 9 “Impianti per l’attracco, l’alaggio ed il ricovero dei natanti<br />

lungo i percorsi turistici fluviali e lagunari”, possano essere ammesse ad agevolazione<br />

soltanto le attrezzature e le dotazioni “strettamente funzionali all’attività dell’esercizio”, come<br />

ad esempio la banchina di carico e scarico, o quant’altro possa essere considerato<br />

all’esclusivo servizio delle imbarcazioni, ma non dei proprietari delle imbarcazioni o<br />

addirittura di terzi. Si ritiene pertanto che debbano essere esclusi dal programma ammissibile<br />

ad agevolazione gli investimenti relativi alla struttura ricettiva e/o di ristorazione con i propri<br />

servizi annessi, che dovrebbero costituire una domanda autonoma di agevolazione. (28 –<br />

25/10/99) (istruttoria, settori, esercizio di più attività) TUR<br />

R. L’impresa ha rappresentato nell’ambito di un’unica domanda più attività, alcune delle<br />

quali rientrano tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalla regione Veneto, altre che<br />

meritano un approfondimento da parte della banca concessionaria. Come sottolineato in<br />

altre precedenti occasioni, è possibile che nell’ambito di un’unica unità produttiva vengano<br />

svolte più attività, così com’è possibile che il tutto venga rappresentato in un’unica domanda.<br />

Per quanto concerne il primo aspetto, qualora si tratti di attività in parte non ammissibili, si<br />

richiama l’attenzione su quanto chiarito dal punto 2.3 della circolare n. 1039080 del 19.3.99;<br />

per quanto concerne il secondo aspetto, occorre che la banca verifichi che tutte le spese<br />

concorrano funzionalmente ed organicamente al raggiungimento di un unico obiettivo; nel<br />

9.1.55

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