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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.6 - (Direttiva) (9.1.44 - 13.9) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (spese ammissibili, acquisto di immobile)<br />

10.7 - (Direttiva) - Acquisto di beni in valuta estera. Nel caso di acquisto di beni in valuta estera, il<br />

contro valore in lire da considerare ai fini dell'ammissibilità e congruità della spesa, è quello<br />

considerato imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi<br />

extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e, per quelli<br />

provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente<br />

alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del<br />

decreto-legge n.331/93, convertito dalla legge 427/93. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (spese<br />

ammissibili, acquisto di beni in valuta estera)<br />

10.8 - (Direttiva) - Attrezzature in prestito d'uso. Si può presentare il caso in cui l'impresa<br />

richiedente le agevolazioni non possieda, presso l'unità produttiva interessata dal programma<br />

di investimenti, alcuni dei macchinari o degli impianti che le consentano di completare il ciclo<br />

produttivo ed affidi, pertanto, le relative lavorazioni ad altre unità produttive - proprie, di<br />

imprese dello stesso gruppo o di terzi - conferendo alle stesse le relative attrezzature. In tal<br />

caso, dette attrezzature possono essere ammesse alle agevolazioni purché:<br />

• siano relative a lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo<br />

dell'unità interessata dall'iniziativa;<br />

• siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve<br />

essere contenuta nel limite del 10% di quella relativa al capitalo "Macchinari, impianti e<br />

attrezzature";<br />

• vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data ella<br />

bolla di accompagnamento), in aree ammissibili agli interventi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>;<br />

• il legale rappresentante dell'impresa, prima che la banca concessionaria concluda la propria<br />

istruttoria, sottoscriva una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.4 della legge 4.1.68, n.15, con la<br />

quale si impegni al rispetto dei seguenti vincoli e condizioni:<br />

- le attrezzature oggetto di agevolazioni devono essere singolarmente identificabili mediante<br />

immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso<br />

altre unità produttive della stessa azienda, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la<br />

loro ubicazione deve risultare dalle bolle di accompagnamento, tenute ai sensi del D.P.R.<br />

n.627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;<br />

- dovranno essere fornite, appena ceduta l'attrezzatura, l'esatta indicazione ed ubicazione<br />

territoriale dell'unità produttiva presso la quale si trova ciascuna attrezzatura medesima e gli<br />

elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità,<br />

durata, ecc.);<br />

- il legale rappresentante della ditta cedente deve comunicare, tempestivamente ed in via<br />

preventiva, qualunque eventuale modifica di ubicazione delle attrezzature agevolate e/o<br />

variazione nella consistenza delle stesse;<br />

- la cessione in uso delle attrezzature deve avere carattere gratuito;<br />

- le attrezzature agevolate non devono essere destinate a finalità produttive estranee a quelle<br />

dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca<br />

concessionaria, appena possibile, una dichiarazione sostitutiva di notorietà delle ditte<br />

10.2

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