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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del D.L. 494 del 14/06/96 (sicurezza dei cantieri), conferiscono all’utilizzatore una delega<br />

sotto forma di “mandato senza rappresentanza” affinché lo stesso provveda a tutti gli<br />

adempimenti conseguenti il citato decreto. Tale prassi comporta la fatturazione diretta delle<br />

spese dei relativi stati di avanzamento da parte della ditta appaltatrice all’utilizzatore che a<br />

sua volta fattura gli identici importi alla società di leasing. Nel quesito si precisa altresì che la<br />

società di locazione finanziaria provvede al pagamento diretto della ditta appaltatrice.<br />

A parziale innovazione di quanto esposto nel predetto quesito, segnaliamo che è prassi<br />

comune delle imprese utilizzatrici pagare direttamente la fatture emesse dalle imprese<br />

appaltatrici, ottenendo successivamente il rimborso da parte della società di leasing. In tal<br />

caso la quietanza è emessa dalla ditta appaltatrice in favore dell’utilizzatore. Si tenga anche<br />

conto che, nel caso di spese per progettazione e studi fatturate da professionisti, essendo<br />

presente la ritenuta d’acconto, il pagamento diretto della società di leasing diventa pressoché<br />

inattuabile per problematiche di natura fiscale.<br />

Si chiede pertanto di confermare l’applicabilità di tale procedura ad un’operazione di<br />

locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile inserito in un programma<br />

agevolato ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (43 – 01/03/05) (leasing, spese ammissibili,<br />

pagamento della ditta appaltatrice)<br />

R. Si conferma, per le medesime ragioni apportate nella risposta fornita al quesito succitato<br />

(17.32 della raccolta), che tale procedura non rientra nella fattispecie esclusa dalle<br />

agevolazioni in quanto la proprietà dell’immobile non passa mai in capo all’impresa<br />

utilizzatrice. Si conferma altresì che la delega deve recare data antecedente all’avvio a<br />

realizzazione del programma e che la documentazione di spesa consisterà nella copia<br />

autentica di entrambe le fatture. In tal caso la lettera liberatoria dovrà essere resa<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice all’impresa utilizzatrice.<br />

17.37 - D. (MPS) (9.1.201) Programmi da realizzarsi tramite leasing – acquisizione della delibera<br />

della società di leasing, nel caso contratto di leasing già stipulato<br />

Il punto 5.6 della circolare prevede la verifica della presenza della delibera di finanziamento<br />

bancario e/o della delibera della società di leasing, documenti inclusi nell’allegato n. 12 tra la<br />

documentazione da inviare pena la non ammissibilità della domanda.<br />

Nel caso di programma realizzato (in tutto o in parte) tramite locazione finanziaria, il punto<br />

2.3 della vigente circolare prevede coerentemente che “Entro la data di chiusura dei termini<br />

di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la<br />

comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito "delibera della società<br />

di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione.”<br />

Lo stesso punto 2.3 (laddove specifica che “Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda<br />

Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza…”)<br />

contempla tuttavia in modo inequivocabile anche la possibilità che, alla data di sottoscrizione<br />

della Scheda Tecnica, il contratto di leasing sia già stato stipulato.<br />

Si presentano quindi casi di imprese che hanno trasmesso – entro il termine di scadenza per la<br />

presentazione delle domande – lo stesso contratto di leasing già stipulato.<br />

In tali casi, evidentemente, la presenza del contratto di leasing comprova la preesistenza di<br />

una delibera da parte della società di leasing, e dunque una valutazione - all’epoca - del<br />

corrispondente merito di credito dell’impresa. Si riterrebbero pertanto ammissibili<br />

all’istruttoria le domande che si trovano in questa situazione, superando la necessità di<br />

acquisire una delibera relativa al finanziamento leasing già concesso.<br />

Peraltro, al fine di verificare compiutamente che l’operazione di leasing si riferisca al progetto<br />

oggetto della domanda di agevolazioni e al contempo di acquisire attestazione, da parte della<br />

società di leasing, anche del positivo esito dell’esame economico e finanziario dell’iniziativa,<br />

si riterrebbe necessario che il contratto di leasing venga integrato dalla Comunicazione di<br />

17.15

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