16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale<br />

resta la verifica di completezza di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

17.14 - D. (B. Napoli) (5.17) Recupero domande ex art. 12, comma 1 del D.M. n. 527/95. Punto<br />

11.2, comma b, circolare MICA n. 38522/95. Investimenti da effettuare mediante il sistema<br />

della locazione finanziaria.<br />

Nel caso ricorrano i presupposti di cui al punto 11.2, comma b, della circolare in premessa, si<br />

chiede di poter conoscere se le domande di agevolazioni, presentate originariamente a valere<br />

sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong>, il cui progetto di investimenti sia stato già deliberato dalla<br />

società di leasing in data anteriore al 21.8.<strong>92</strong>, possano essere recuperate ex art. 12, comma 1<br />

del d.m. n. 527. Si chiede, inoltre, di conoscere cosa si debba intendere, nel caso del leasing,<br />

con il termine “investimenti non ancora avviati”, indicato al punto 11.2, comma b della<br />

direttiva 38522. (11 - 12/09/96) (leasing, domanda ex art. 12, avvio programma)<br />

R. Le domande di leasing presentate sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong> e per le quali, alla data<br />

del 21.8.<strong>92</strong>, risultava solo deliberata l’operazione da parte della società di locazione ma non<br />

stipulato il relativo contratto né, per le sole operazioni di cosiddetto “leasing di impianti”,<br />

risultavano avviati gli investimenti, non sono ammissibili ai sensi della L. 64/86 e rientrano<br />

nelle ipotesi di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 415/<strong>92</strong>, convertito dalla L. n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; a tal fine,<br />

per avvio degli investimenti si intende il primo titolo di spesa del programma fiscalmente<br />

valido. Per tali domande si applica quanto disposto dal punto 11.2, lettera b) della circolare<br />

n. 38522/95, semprechè la domanda stessa ed il relativo programma presentino anche i<br />

requisiti di cui agli ultimi due capoversi del citato punto 11.2.<br />

17.15 - D. (EPF) Una società operante nel settore tipografico ed ubicata in area obiettivo 1 ha<br />

presentato domanda entro il 3/5/96 per un programma di investimenti da realizzare mediante<br />

leasing. Risultando l’operazione deliberata negativamente dalla società di leasing,<br />

coerentemente con la normativa vigente ed alla luce del parere del comitato tecnico<br />

consultivo del 10/7 u.s. al Mediocredito Lombardo, la domanda è stata rigettata in data<br />

26/7/96 con lettera raccomandata a.r. indirizzata per conoscenza anche al MICA. La<br />

richiedente avendo avuto notizia della situazione solamente con l’arrivo di tale atto si è<br />

attivata affinché un’altra società di leasing, convenzionata con questa concessionaria,<br />

deliberasse favorevolmente il finanziamento per il medesimo programma di investimenti. In<br />

considerazione di tale nuovo elemento la società chiede se è possibile ammettere alle<br />

agevolazioni la domanda precedentemente rigettata. Al riguardo è intervenuto il successivo<br />

parere del comitato tecnico consultivo che, nella riunione del 16/7 u.s., ha previsto la<br />

possibilità di sostituzione della società di leasing destinataria della richiesta. Il caso all’esame<br />

si discosta da una sostituzione di società di leasing, come specificato dal parere, essendo nel<br />

frattempo intervenuto da parte della concessionaria un’azione di rigetto. Per quanto sopra<br />

indicato è possibile superare il rigetto effettuato e ritenere l’operazione presentata nel termine<br />

del 3 maggio come l’originaria domanda? In tal caso il “nuovo” progetto sarà compilato su<br />

nuovi moduli ed assimilato ad un’operazione restituita? (12 - 24/09/96) (leasing, parere<br />

negativo, ripristino della domanda originaria)<br />

R. La convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori stabilisce che per<br />

le operazioni da realizzare totalmente o parzialmente con il sistema della locazione<br />

finanziaria, la società di leasing debba trasmettere alla banca concessionaria la propria<br />

delibera sull’operazione, ovvero una dichiarazione attestante l’approvazione dell’operazione<br />

stessa. Ancorché si faccia riferimento ad una trasmissione contestuale a quella del modulo di<br />

domanda, non viene chiaramente definito un termine ultimo entro il quale ciò deve<br />

17.5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!