16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tale nostra interpretazione dovrebbe a nostro avviso trovare fondamento nel concetto che - nel<br />

leasing - il passaggio della proprietà dalla società di leasing alla locataria è nella logica<br />

dell’operazione fin dall’origine ed è naturale conclusione dell’operazione stessa, mentre l’art.<br />

3 punto 10 della circolare riteniamo intenda pervenire alla identificazione dei cespiti di cui<br />

effettivamente le aziende beneficiarie delle agevolazioni si sono private.<br />

Anche su tale aspetto restiamo in attesa di un Vostro parere. (17 - 15/05/97)<br />

(documentazione, identificazione di impianti e macchinari, leasing)<br />

R. Si concorda con la Banca Concessionaria e, pertanto, nel caso di operazioni di locazione<br />

finanziaria, la società di leasing sottoscriverà la dichiarazione di cui all’allegato 6 della<br />

circolare n. 38522/95 previo opportuno adattamento.<br />

7.38 - D. (Carisbo) Ci viene richiesto da alcune società, che hanno effettuato investimenti di<br />

potenziamento di linee preesistenti o di messa a norma di impianti/macchinari ecc. (in<br />

generale investimenti non chiaramente identificabili in un impianto/macchinario), come<br />

regolarsi al fine dell’apposizione delle targhette; ci viene chiesto, in particolare, se le stesse<br />

devono comunque essere sempre applicate o solo nel caso di impianti/macchinari<br />

integralmente acquisiti. (17 - 15/05/97) (documentazione, elenco macchinari e impianti)<br />

R. Nel caso in cui si intervenga su linee esistenti, la targhetta identificherà l’eventuale<br />

sezione aggiunta o sostituita o quella sulla quale è stato effettuato l’intervento.<br />

7.39 - D. (Centrobanca) (19.38) Nella documentazione necessaria per la richiesta di erogazione<br />

della prima quota di contributo, sia su stato avanzamento lavori sia su anticipazione con<br />

polizza assicurativa o fidejussione bancaria; al punto 8 dell’allegato n° 18 della circolare n°<br />

234363 del 20/11/97 è prevista perizia giurata in caso di utilizzo di immobili preesistenti al<br />

programma. Detta perizia è necessaria anche per tutti gli immobili preesistenti al programma,<br />

eventualmente ubicati in comuni diversi, ma comunque non connessi al ciclo produttivo<br />

aziendale oggetto del programma ( attività commerciale preesistenti o altro). (24 – 16/04/99)<br />

(documentazione, utilizzo di immobili preesistenti, perizia giurata)<br />

R. La perizia di cui al punto A.8 dell’allegato n. 18 della circolare n. 234363/97 è richiesta<br />

nel caso in cui l’impresa non realizzi ex novo l’immobile nel quale andrà a svolgere<br />

l’iniziativa da agevolare (in tal caso vi sarà la necessaria documentazione autorizzativa<br />

comunale) ma utilizzi, per detta iniziativa, un immobile esistente, e ciò indipendentemente dal<br />

fatto che tale immobile venga acquistato nell’ambito dell’iniziativa medesima o sia<br />

preesistente anche a quest’ultima.<br />

7.40 - D. (Banco di Sicilia) (9.1.155) Si fa riferimento ai punti 13 e 14 dell’allegato 11 della<br />

circolare 900315 del 14.7.2000 relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli<br />

scarichi idrici. Considerata la difficoltà da parte delle imprese ad ottenere dalle pubbliche<br />

amministrazioni le suddette autorizzazioni in tempi brevi (entro la scadenza del bando tale<br />

documentazione deve essere presentata a prescindere dall’importo dell’investimento proposto<br />

– punto 5.3 della circolare), si chiede di sapere se in luogo della documentazione suddetta le<br />

imprese possano presentare – entro la predetta scadenza - la richiesta effettuata agli uffici<br />

competenti con la riserva di completare la documentazione entro la definizione del progetto ed<br />

una perizia giurata che attesti lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione e che nulla<br />

osta al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Tutto ciò non è necessario per i programmi<br />

classificati come “nuovo impianto” che, come noto, sono esenti dalla presentazione di dette<br />

autorizzazioni e per tutti gli impianti non assoggettati alle stesse. Questa Banca<br />

concessionaria, in considerazione del fatto che dipende solo in parte dall’impresa il possesso<br />

nei tempi previsti della suddetta documentazione, ed in analogia con quanto previsto per il<br />

certificato di destinazione d’uso, riterrebbe valida questa soluzione. (30 – 11/10/00)<br />

(documentazione, autorizzazione ambiente)<br />

7.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!