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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

annesso” di quella ricettiva e ad essa si applicano le specifiche condizioni previste dalla<br />

normativa.<br />

13.28 - D. (Banca Carige) Una società che opera nel settore delle sabbiature e/o pitturazioni di<br />

immobili, navi e impianti industriali (classificazione Istat 1991: DJ–28-51) ha presentato<br />

richiesta di agevolazione per l’acquisto di un capannone industriale. Il ciclo produttivo è<br />

realizzato in parte nella struttura immobiliare (con la preparazione delle attrezzature idonee<br />

allo svolgimento della lavorazione) e in parte con l’ausilio di cantieri allestiti presso il<br />

committente. A seguito dell’investimento verranno assunte nuove unità di personale per<br />

l’unità produttiva in oggetto - l’azienda ne possiede altre fuori regione - a fronte di un<br />

decremento del numero totale di addetti dell’impresa. Si noti infatti che nella nuova struttura<br />

produttiva verranno eseguite in parte lavorazioni di nuova acquisizione (ottenute grazie alla<br />

nuova struttura), in parte lavorazioni eseguite in preesistente unità produttiva (che continuerà<br />

ad esistere ma con un minor numero di addetti). Si richiede se l’iniziativa di cui sopra possa<br />

godere dei benefici della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e nel caso, se la stessa possa essere classificata come<br />

nuovo impianto. (27 – 14/09/99) (tipologia investimento, nuovo impianto, acquisto di<br />

capannone industriale)<br />

R. L’attività prospettata rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni della legge n.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne la tipologia, si ritiene, dagli elementi forniti nel quesito, che si<br />

tratti di nuovo impianto. Per quanto concerne l’ammissibilità delle spese relative ai singoli<br />

beni utilizzati al di fuori dell’unità produttiva, si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti in<br />

materia, e, in particolare, a quello allegato al medesimo verbale di quello in argomento,<br />

formulato dalla stessa banca concessionaria. Per quanto concerne, infine, il dato<br />

occupazionale, si rinvia alla risposta ai quesiti BNL e CIS allegati, rispettivamente, ai verbali<br />

del 6.6.96 e del 27.4.98 (nn. 12.5 e 12.28 della raccolta).<br />

13.29 - D. (BNL) La circolare ministeriale n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.2, ultimo capoverso<br />

indica che sono altresì classificabili come ampliamento le iniziative concernenti<br />

esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come<br />

"servizi annessi" ..... che comportino un aumento dell’occupazione. In molti casi le imprese<br />

hanno inquadrato come ampliamento programmi inerenti sia il potenziamento dei servizi<br />

annessi sia l'ammodernamento della struttura principale (capacità ricettiva immutata). A ns.<br />

parere la parola esclusivamente preclude di inquadrare le iniziative suindicate nel loro<br />

complesso quale ampliamento. Si chiede al Comitato se tale interpretazione sia corretta al fine<br />

di assicurare uniformità di indirizzi e metodologie di valutazione in materia. (28 - 25/10/99)<br />

(tipologia investimento, ampliamento, servizi annessi) TUR<br />

R. La richiamata puntualizzazione della circolare è finalizzata a chiarire che un’iniziativa<br />

relativa “esclusivamente” alla realizzazione o al potenziamento di “servizi annessi” con<br />

incremento occupazionale - in assenza di interventi sulla struttura ricettiva principale e sulla<br />

relativa “capacità produttiva” che consentano una determinazione, secondo i canoni finora<br />

seguiti per il settore industriale, di determinarne la tipologia - è da inquadrare come<br />

ampliamento, in quanto, in tali casi, la capacità produttiva dell’iniziativa si esprime in<br />

ore/uomo. Ciò non vuol dire, pertanto, che un’iniziativa comportante la realizzazione o il<br />

potenziamento di “servizi annessi” nell’ambito di un più vasto programma che interessi<br />

anche la struttura ricettiva non possa essere inquadrata anch’essa come ampliamento<br />

(sempre che, naturalmente, vi sia l’incremento occupazionale). Occorre, in questi casi,<br />

valutare l’unitarietà del programma rappresentato; tutte le relative spese, cioè, devono<br />

essere organicamente e funzionalmente finalizzate a raggiungere un unico obiettivo. Nel caso<br />

in cui un’impresa rappresenti come “ampliamento” un’iniziativa riguardante interventi sui<br />

servizi annessi e sulla struttura ricettiva, che comporti incremento occupazionale ma non un<br />

incremento della capacità ricettiva, evidentemente ha inteso rappresentare un unico<br />

13.12

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