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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

successivo controllo effettuato dalla concessionaria emerge che tale documentazione risulta<br />

carente e viene integrata dall’impresa in data successiva rispetto alla predetta scadenza di 8<br />

mesi. Il predetto termine si “congela” nel momento in cui l’impresa produce la<br />

documentazione, ancorché incompleta? (19 – 17/12/97) (relazione finale, occupazione,<br />

verifica)<br />

R. Per quanto concerne gli elementi che la banca concessionaria deve indicare al punto H<br />

della relazione finale, poiché, nel rispetto dei tempi previsti dalla Circolare n. 38522 del<br />

15.12.95, non è possibile sospendere l’emissione del provvedimento di concessione definitiva<br />

delle agevolazioni nei casi in cui non risulta trascorso l’esercizio successivo a quello di<br />

entrata a regime, è necessario che le banche concessionarie si attengano a quanto indicato<br />

nelle avvertenze allegate allo schema di relazione finale, la cui adozione ha già consentito, in<br />

casi analoghi, di emanare alcune centinaia di decreti di concessione definitiva, schema<br />

peraltro concordato con le banche medesime. Il giudizio finale richiesto alla banca deve<br />

pertanto intendersi, nei casi in parola, quale conferma, al momento dell’istruttoria finale,<br />

dell’insussistenza di cause che possano configurare incontrovertibilmente le ipotesi di revoca<br />

delle agevolazioni. In tal senso detto giudizio deve essere reso. Rimane a carico del Ministero<br />

l’attività ispettiva. La normativa non prescrive specifiche modalità per la verifica sui dati<br />

occupazionali. Le relative modalità operative sono demandate alla competenza delle banche<br />

concessionarie. Per quanto attiene, infine, alla documentazione di spesa che l’impresa deve<br />

trasmettere alla banca entro sei mesi dall’ultimazione del programma, si è dell’avviso che il<br />

termine fissato dalla normativa sia sufficiente a produrre quanto necessario e che, pertanto,<br />

eventuali gravi carenze della documentazione, non imputabili a gravi e giustificati motivi e/o<br />

a soggetti diversi dall’impresa richiedente, non possono che condurre, previa contestazione<br />

ed informazione da parte della banca concessionaria, alla revoca delle agevolazioni così<br />

come previsto dall’art.9, comma 2 del regolamento. In ordine poi alla decorrenza dei termini<br />

prescritti per le attività proprie delle banche concessionarie, si richiama quanto indicato<br />

nell’ultimo capoverso della nota n. 234267 del 21.11.97 del Ministero.<br />

20.16 - D. (S. Paolo) In sede di verifica della documentazione finale di spesa su un programma di<br />

oltre 150 miliardi, abbiamo stralciato circa 1,5 miliardi in quanto riferiti ad oneri doganali su<br />

impianti importati. La Società, pur restituendo la quota (già girata al Ministero) ci ha obiettato<br />

che tali spese non andavano decurtate in quanto:<br />

• tali oneri sono da inquadrare tra le spese relative “all’acquisto o alla costruzione di<br />

immobilizzazioni” art. 4, c. 1 del regolamento;<br />

• tali spese vengono capitalizzate quali spese accessorie all’acquisto dei beni patrimoniali.<br />

La decurtazione operata era basata sul presupposto che in effetti tali spese rivestivano<br />

carattere di imposte e tasse, ancorché la normativa di riferimento non prevedeva<br />

espressamente tale inammissibilità (nel nuovo regolamento art. 5, c. 3 è stata invece<br />

evidenziata l’esclusione allorché veniva integralmente sostituito l’art. 4, c. 3 del vecchio<br />

regolamento).<br />

Da parte nostra riteniamo aver operato nello spirito della normativa, ma il fatto che<br />

l’esclusione di spese per imposte/tasse sia richiamata solo oggi sul nuovo regolamento<br />

potrebbe dare origine a spiacevole contenzioso, per cui sulla problematica esposta<br />

gradiremmo conoscere l’orientamento di codesto spett.le Comitato. (20 – 19/2/98)<br />

(relazione finale, esclusione di spese)<br />

R. Così come indicato dal punto 7 della direttiva n. 38129 del 18/04/96 e dall’allegato n. 8<br />

della circolare n. 234363/97, nel caso di acquisto di beni in valuta estera, il controvalore in<br />

lire da considerare ai fini dell’ammissibilità e congruità della spesa è quello considerato<br />

20.6

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