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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

in parola in quanto pertinenze della stessa unità produttiva, indispensabili allo svolgimento<br />

dell’attività di vigilanza esercitata dall’impresa. (31 – 30/1/01) (settori, servizi, attività di<br />

vigilanza)<br />

R. Le spese concernenti le apparecchiature da installare presso i clienti non possono essere<br />

considerate ammissibili in quanto inscindibili dal “prodotto” dell’impresa istante. Per<br />

quanto concerne le attrezzature “periferiche” veicolari o portatili a corredo dei veicoli o del<br />

personale dell’impresa da agevolare, purchè strettamente funzionali e pertinenti all’attività<br />

ammissibile, il parere è parimenti negativo, qualora tali attrezzature siano biunivocamente<br />

“dedicate” ad un cliente, è positivo nell’altro caso.<br />

8.141 - D. (Studio Finanziario) Una impresa ha presentato un programma per la realizzazione di<br />

un nuovo impianto in provincia di Crotone finalizzato alla produzione di limoncello,<br />

mandarinello ed altre bevande simili. Sull’inquadramento e sull’ammissibilità di tale tipo di<br />

attività, il Comitato si è già espresso nella riunione dell’11.10.2000, in risposta ad un analogo<br />

quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128), ritenendo inquadrabile l’attività stessa nella<br />

Classe ISTAT 15.91-Fabbricazione di bevande alcoliche distillate (whisky, brandy, gin,<br />

cordiali, liquori, ecc.), con l’applicazione dei limiti e delle restrizioni previste per tali<br />

prodotti. Da un’attenta e puntuale analisi del ciclo produttivo tipico di tali prodotti, si è giunti<br />

alla determinazione di richiedere al Comitato un riesame della questione. Infatti, la parte<br />

principale del ciclo che caratterizza l’attività ed il prodotto, consiste nella estrazione dei<br />

cosiddetti “oli essenziali” (di limone, mandarino, ecc.), e cioè delle componenti aromatiche<br />

presenti nella parte più esterna della buccia dei frutti, e ciò avviene attraverso infusione in<br />

etanolo il quale, come solvente volatile, rappresenta il migliore mezzo per tale operazione. La<br />

componente alcolica non costituisce, pertanto, il prodotto dell’attività, bensì una materia<br />

prima impiegata come mezzo di estrazione degli oli essenziali stessi; l’infusione che ne deriva<br />

può essere impiegata tal quale in profumeria o in pasticceria, ovvero, con l’aggiunta di una<br />

fase acquosa zuccherina, per produrre il limoncello, il mandarinello, ecc.. Nel ciclo<br />

produttivo, quindi, non è presente alcuna delle fasi che caratterizzano un processo di<br />

distillazione o di produzione di alcool. L’inquadramento che appare più consono è quindi<br />

quello della Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali (fabbricazione di composti a<br />

base di oli essenziali e di prodotti aromatici naturali per profumeria e per l’alimentazione).<br />

Tale inquadramento, oltre ad apparire più pertinente, consentirebbe di non penalizzare un<br />

settore di attività volto alla valorizzazione di uno dei prodotti tipici del Mezzogiorno. (31 –<br />

30/1/01) (settore, alimentare, fabbricazione di oli essenziali/limoncello)<br />

R. Alla luce dei nuovi elementi acquisiti, si ritiene che l’attività in argomento, rispetto a<br />

quanto indicato in risposta al quesito n. 8.128 della raccolta, debba più propriamente essere<br />

inquadrata nella Classe Istat 24.63-Fabbricazione di oli essenziali. La risposta fornita nella<br />

riunione dell’11.10.2000 ad un analogo quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128 della<br />

raccolta) è da intendere, pertanto, modificata come segue: Le “infusioni idroalcoliche”<br />

possono essere ricomprese nella Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali.<br />

8.142 - D. (M. Umbria) La Circolare n. 1054119 del 25.10.2000, al punto 2, lettera b) relativo al<br />

settore dell’olio d’oliva, prevede che per poter agevolare un investimento inquadrabile nella<br />

tipologia “nuovo impianto o ampliamento”, ai fini del rispetto del divieto di aumentare la<br />

produzione totale, l’azienda deve chiudere un altro proprio impianto o quanto meno, ridurne<br />

la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovrà<br />

essere opportunamente comprovata dall’impresa interessata o rilevata dalla banca<br />

concessionaria attraverso il registro dei frantoiani e giustificata in modo puntuale dal punto di<br />

vista tecnico ed economico. L’azienda può comprovare alla data di presentazione del Modulo<br />

8.63

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