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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(circolare n. 38522 del 15.12.95) applicabile ai primi due bandi di attuazione della legge<br />

<strong>488</strong>. A partire dal 3° bando, si applicano le disposizioni della circolare n. 234363 del<br />

20.11.97 che sull’argomento, rispetto alla precedente, non rileva più, ai fini del<br />

mantenimento della validità di una domanda per la quale l’impresa comunica modifiche<br />

all’iniziativa prima della pubblicazione delle graduatorie, l’eventuale influenza delle<br />

modifiche stesse sul calcolo delle agevolazioni, mantenendo, tuttavia, quelle che hanno<br />

riflesso sul calcolo degli indicatori. Il caso prospettato, pertanto, non comporta la decadenza<br />

della domanda, pur incidendo sul calcolo delle agevolazioni, a condizione che non comporti<br />

un differente valore dell’indicatore regionale o del capitale proprio il quale ultimo, si<br />

ricorda, può in alcuni casi essere strettamente legato all’ammontare delle agevolazioni<br />

concedibili.<br />

Si ritiene opportuno chiarire, con riferimento alla risposta all’analogo quesito S. Paolo<br />

fornita nella riunione del 6.02.1997 (n. 9.1.89 della raccolta), che la condizione ivi posta –<br />

parità di misura agevolativa applicabile – è relativa ad una variazione intervenuta tra la<br />

domanda di agevolazione e la formazione delle graduatorie del secondo bando, intervallo in<br />

cui, per detto bando (come pure per il primo), non era consentito apportare modifiche<br />

all’iniziativa rilevanti ai fini del calcolo delle agevolazioni. A partire dal terzo bando la<br />

suddetta modifica è consentita nel richiamato intervallo anche se accompagnata da una<br />

diversa misura agevolativa applicabile, sempre che, tuttavia, tale diversa misura non sia<br />

rilevante ai fini del calcolo degli indicatori (potrebbero essere interessanti, infatti, sia il<br />

primo che il quarto indicatore) e, quindi, della formazione della graduatoria. (così integrato<br />

nella riunione del 4.08.1999).<br />

14.8 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 12.50) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />

costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />

degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />

attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />

Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />

del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />

progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />

presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />

armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />

macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />

geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />

compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />

occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (aree ammissibili, ubicazione, imprese di<br />

costruzioni)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />

imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />

produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />

ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />

regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8<br />

della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o<br />

più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />

superficie dell’unità produttiva stessa.<br />

14.3

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