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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

iscritto nel libro matricola dell’impresa in tale periodo). In ogni caso, comunque, la<br />

particolarità del caso e la chiave di lettura dei dati “convenzionali” esposti, a seconda dei<br />

casi, nell’esercizio “a regime” o nei dodici mesi precedenti, deve essere indicata nella parte<br />

descrittiva del business plan. Qualora l’impresa non interpreti in tal senso la normativa, deve<br />

essere la banca concessionaria a rettificare il dato in sede istruttoria.<br />

13.26 - D. (B. Napoli) Una società “A” è proprietaria di un complesso alberghiero. Tale complesso<br />

dal 1990 è stato gestito, in forza di regolare contratto di fitto, da altra società “B” che ha<br />

cessato l’attività nel corso del 1996. Tra le società A e B non sussistono partecipazioni e/o<br />

comunanza di soci, inoltre anche con riferimento ad un medesimo altro soggetto non si<br />

trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. La società “A” ora intenderebbe utilizzare la<br />

struttura, ed in tal senso sarebbe intenzionata a presentare domanda di agevolazione a valere<br />

sulla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Ciò premesso si chiede di poter conoscere se la società A possa oggi<br />

validamente presentare domanda di agevolazione classificando il relativo programma come<br />

“riattivazione”. (25 – 11/05/99) (tipologia investimento, riattivazione) TUR<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.5, prevede che “Ai fini della concedibilità<br />

delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi<br />

dell’impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva”, mentre il<br />

punto d) dell’art. 3 del D.M. del 20.7.98 specifica che la “riattivazione” è ”l’iniziativa volta<br />

all’utilizzo di una struttura esistente inattiva……da parte di nuovi soggetti che abbiano una<br />

prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa”. Dal momento che le agevolazioni<br />

sono chiaramente dirette alle imprese che gestiscono l’attività ammissibile (oltre che<br />

sostengono gli investimenti), si ritiene che la diversità del soggetto, richiesta dalla tipologia<br />

di “riattivazione”, sia da ricercare, appunto, con riferimento a chi gestisce l’attività e non a<br />

chi è proprietario della struttura. Si ritiene, pertanto, che nel caso prospettato sussistano le<br />

condizioni della “riattivazione”.<br />

13.27 - D. (M. Roma) (9.1.145) 6° bando - Un’impresa ha richiesto le agevolazioni per un<br />

programma d’investimenti riguardante la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad<br />

attività alberghiera, indicando come tipologia quella di “ampliamento”. Dall’esame della<br />

domanda si evince che precedentemente alla data d’avvio a realizzazione del programma la<br />

suddetta impresa svolgeva esclusivamente attività di ristorazione e che, successivamente alla<br />

conclusione degli investimenti, parte del ristorante verrà utilizzato dai clienti dell’albergo<br />

oggetto del programma divenendo un “servizio annesso” a quest’ultimo. Tenuto conto che<br />

nella zona dove sono ubicati gli investimenti l’attività di ristorazione non rientra tra quelle<br />

indicate dalla regione competente come ulteriore attività ammissibile, si ritiene che<br />

l’iniziativa in esame si possa considerare ammissibile solo qualora si riescano a distinguere in<br />

maniera univoca i parametri tecnici, economici ed occupazionali dell’attività ammissibile<br />

(quella ricettiva) da quella non ammissibile, intendendosi come tale quella di ristorazione che<br />

non è funzionale all’attività ricettiva in quanto eccede le effettive necessità derivanti dallo<br />

svolgimento di quest’ultima (tipico è l’esempio di un ristorante da 200 coperti annesso ad un<br />

albergo da 50 posti letto).<br />

Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.<br />

Si chiede inoltre di sapere, qualora si concordi con questa Banca concessionaria, se le spese<br />

del programma relative alla parte dell’attività di ristorazione funzionale all’albergo debbano<br />

ritenersi ammissibili; se la fattispecie sopra descritta debba essere inquadrata come nuovo<br />

impianto ovvero come ampliamento. (27 – 14/09/99) (tipologia investimento, ampliamento<br />

TUR)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa in questione debba essere inquadrata come ampliamento di<br />

un’unità produttiva esistente che alla precedente attività di ristorazione aggiunge quella<br />

ricettiva. Con la realizzazione del programma, la struttura di ristorazione diviene “servizio<br />

13.11

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