16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

5. RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE<br />

5.1 - D. (Ambro Veneto) Nell’ipotesi di restituzione delle domande ripresentate ai sensi dell’art.<br />

12, comma 1 del regolamento, per le domande ripresentate - ai fini della decorrenza del<br />

periodo transitorio dei 24 mesi - si tiene conto della data della vecchia istanza ex legge 64/86<br />

o della nuova domanda ripresentata? (2 - 23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese<br />

ammissibili)<br />

R. In caso di ripresentazione di domanda avanzata ai sensi dell’art. 12, comma 1, a seguito<br />

di restituzione per incompletezza dei dati e delle informazioni richieste, l’ammissibilità delle<br />

spese continua a decorrere dalla data di presentazione della domanda originaria.<br />

5.2 - D. (S. Paolo) Domande ai sensi dell’art. 12 comma 1 (ex 64/86): in caso di esito negativo da<br />

parte dell’ente istruttore, quale data occorre considerare per la decorrenza delle spese, la data<br />

della domanda originaria oppure i soli 24 mesi di retroattività della <strong>488</strong>/<strong>92</strong> prima<br />

applicazione? (2 - 23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, legge 64)<br />

R. L’art. 12 del regolamento prevede che le domande di agevolazione presentate dopo il<br />

20.8.<strong>92</strong> ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non<br />

sono state agevolate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/95 (graduatorie ex L. 64/86) non<br />

possono essere riproposte ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> in caso di esito negativo da parte dell’ente<br />

istruttore (insussistenza delle condizioni di ammissibilità).<br />

5.3 - D. (Ambro Veneto) L’attestato rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria<br />

ex legge 64/86, nei casi di domanda ripresentata ai sensi dell’art. 12 comma 1 del<br />

regolamento, può essere prodotto dall’impresa ad integrazione della documentazione? (2 -<br />

23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, documentazione)<br />

R. Per le domande ripresentate ai sensi dell’art.12 comma 1 del regolamento, l’attestato<br />

rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria, qualora diverso dalla banca<br />

concessionaria prescelta per l’istruttoria, costituisce un documento necessario solo ai fini del<br />

riconoscimento della decorrenza delle spese ammissibili dal biennio precedente la domanda<br />

originaria. L’integrazione è possibile se l’impresa ha comunque presentato tutta la restante<br />

documentazione indicata al punto 11.5 della circolare MICA n. 38522 del 15.12.95.<br />

5.4 - (Direttiva) - Ripresentazione delle domande.<br />

Con nota del 16.4.96 n.38102 sono stati forniti gli elementi necessari per l'interpretazione<br />

dell'art. 5, comma 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n.527, che ha disciplinato i criteri e le modalità<br />

di restituzione all'operatore della domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti.<br />

La norma citata non ha, peraltro, espressamente individuato il termine ultimo, decorrente<br />

dalla data di restituzione della domanda, per la ripresentazione della stessa.<br />

La lettura sistematica delle predette disposizioni consente, tuttavia, di fissare tale termine in<br />

30 giorni. Ciò in base alle seguenti considerazioni:<br />

a) l'art.5, comma 4 del DM citato prevede che la banca restituisca all'operatore la domanda<br />

incompleta "immediatamente o comunque almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art.6<br />

comma 2 del presente regolamento";<br />

b) lo stesso comma da facoltà all'imprenditore "di ripresentare la domanda completa e la<br />

relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra";<br />

c) il regolamento, nell'ipotesi di una ritardata restituzione della domanda incompleta<br />

nell'ultimo giorno utile previsto, ha pertanto inteso individuare il termine massimo per la<br />

ripresentazione della domanda in non più di 30 giorni; d) al fine di garantire la necessaria<br />

5.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!