29.01.2015 Views

Ricerca Corso Tecnico dell'Ambiente - Scuola Edile Taranto

Ricerca Corso Tecnico dell'Ambiente - Scuola Edile Taranto

Ricerca Corso Tecnico dell'Ambiente - Scuola Edile Taranto

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

temporaneo delle<br />

emissioni<br />

Per la violazione delle<br />

prescrizioni<br />

All’irrogazione di tale<br />

sanzione provvede. La<br />

sospensione delle<br />

autorizzazioni in<br />

essere è sempre<br />

disposta in caso di<br />

recidiva.<br />

276<br />

277<br />

All’irrogazio<br />

ne<br />

provvede, ai<br />

sensi degli<br />

articoli 17 e<br />

seguenti<br />

della legge<br />

24<br />

novembre<br />

1981, n.<br />

689, la<br />

regione o la<br />

diversa<br />

autorità<br />

indicata<br />

dalla legge<br />

regionale.<br />

sanzione<br />

quindicimilaquattr<br />

ocentonovantatre<br />

euro a<br />

centocinquantaqu<br />

attromilanovecent<br />

otrentasette euro.<br />

La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.<br />

Tabella 14 – Riferimento sanzionatorio alla 152/06<br />

Per esempio l’art. 269, comma 5, stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa<br />

in esercizio e la messa in regime dell’impianto. La messa in esercizio deve essere<br />

comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno 15 giorni. L’autorizzazione<br />

stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi<br />

alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non<br />

inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché<br />

il numero dei campionamenti da realizzare. Il comma 8 del suddetto articolo prevede che<br />

Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una<br />

variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o<br />

nell’autorizzazione di cui al comma 3 o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti<br />

dall’articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili<br />

utilizzati, ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale,<br />

presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per<br />

cui è stata data comunicazione è sostanziale, l’autorità competente ordina al gestore di<br />

presentare una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione, alla quale si applicano le<br />

disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente<br />

provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’autorità competente<br />

non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all’esecuzione della<br />

modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di<br />

provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della<br />

213

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!