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Ricerca Corso Tecnico dell'Ambiente - Scuola Edile Taranto

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9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, l’autorizzazione può stabilire valori limite<br />

di emissione più severi di quelli fissati dall’Allegato I alla parte quinta del presente decreto,<br />

dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell’aria:<br />

a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del<br />

rapporto tra i costi e i benefici complessivi;<br />

b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all’interno dei piani e dei<br />

programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.<br />

351, o dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004,<br />

n. 183, o dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.<br />

203.<br />

10. Nel caso previsto dall’articolo 270, comma 6, l'autorizzazione può prevedere che i<br />

valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze<br />

inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche<br />

omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell’impianto. Il flusso di massa<br />

complessivo dell’impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori<br />

limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.<br />

11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento si<br />

riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa<br />

detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del<br />

presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.<br />

12. Salvo quanto diversamente indicato nell’Allegato I alla parte quinta del presente<br />

decreto, il tenore volumetrico dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.<br />

Se nell’emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le<br />

concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:<br />

dove:<br />

EM = concentrazione misurata<br />

E = concentrazione O 2<br />

M = tenore di ossigeno misurato<br />

O 2 = tenore di ossigeno di riferimento<br />

13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura<br />

che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore<br />

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