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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALEnormativa comunitaria, in quel momento, non si poteva fare a meno diprevederle, ma facendo decidere al Legis<strong>la</strong>tore nazionale se consentirlio meno.Da lì una serie di discussioni in merito al rapporto tra <strong>la</strong> normativaitaliana e <strong>la</strong> normativa europea: dal momento che il decreto legis<strong>la</strong>tivon. 422/1997 prevedeva l’avverbio “esclusivamente”, per un paio dianni ci si è domandati circa <strong>la</strong> possibilità di fare affidamenti “in house”che a quell’epoca, in Italia, in realtà non era nemmeno consentita pereffetto <strong>del</strong> 422.Nel frattempo si era inserito anche l’art. 23-bis che prevedevainvero tale modalità di affidamento, sovrapponendosi al<strong>la</strong> normativa inmateria di <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong>.Si è poi chiarito in via definitiva con l’art. 61 <strong>del</strong><strong>la</strong> Legge n. 99<strong>del</strong> 2009 che l’affidamento “in house” e le altre forme di affidamentodiretto sono espressamente consentite e legittime nell’ordinamento nazionale,anche in deroga al<strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> di settore.Tale articolo, quindi, ha risolto in parte tutte le discussioni suquali siano, quali saranno, se con art. 23-bis o senza, le forme di affidamentodei servizi previste dal coacervo di norme che intervengonosul settore <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong>.In via generale, sia <strong>la</strong> normativa europea che <strong>la</strong> normativa italianaconsiderano l’affidamento “in house” una modalità eccezionale,derogatoria al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> gara, ma, d’altra parte, i principi <strong>del</strong> Trattatosono assolutamente in questo senso. Quindi, quando l’Ente affidanteritiene di dare luogo al<strong>la</strong> c.d. autoproduzione, si può ricorrereall’affidamento “in house”.Una <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong><strong>la</strong> Corte dei Conti <strong>del</strong><strong>la</strong> Lombardia <strong>del</strong> 2008 vaoltre questa “gerarchia” fra gara e affidamento “in house” perché stabilisceche nessuna norma può impedire ad un Ente <strong>pubblico</strong>, ad un Entetito<strong>la</strong>re di servizi pubblici, di gestirsi servizi “in casa”, perché se ritieneche quel<strong>la</strong> sia <strong>la</strong> forma economicamente più conveniente nessuna nor-105

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