12.07.2015 Views

la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SILVIO BUSTIconducente, effettuato con autovetture, motocarrozzette, natanti o veicolia trazione animale. Con <strong>la</strong> legge in questione, che fa espressamentesalve le competenze normative ed amministrative <strong>del</strong>le Regioni a statutospeciale e Province autonome, le Regioni sono chiamate, nel rispettodei princìpi fissati dal<strong>la</strong> predetta legge, a stabilire i criteri a cui dovrannopoi attenersi i Comuni interessati nel redigere specifici rego<strong>la</strong>mentisull’esercizio degli autoservizi in paro<strong>la</strong>.La licenza o l’autorizzazione, rispettivamente per il servizio ditaxi o di autonoleggio con conducente-n.c.c., è ri<strong>la</strong>sciata per il singolomezzo dall’amministrazione comunale interessata (art. 8). Il servizio ditaxi si rivolge ad un’utenza indifferenziata all’interno <strong>del</strong>l’area comunale,con obbligatorietà <strong>del</strong><strong>la</strong> prestazione richiesta; lo stazionamento <strong>del</strong>mezzo deve essere attuato in luogo <strong>pubblico</strong> e le tariffe e modalità <strong>del</strong>servizio sono fissate dal<strong>la</strong> stessa amministrazione comunale (art. 2). Ilservizio di n.c.c. si rivolge invece ad un’utenza specifica, chiamata adavanzare presso <strong>la</strong> rimessa <strong>del</strong> noleggiante, situata nello stesso Comuneche ha ri<strong>la</strong>sciato l’autorizzazione per l’attività, specifica richiesta peruna determinata prestazione a tempo o a viaggio, senza che il noleggiantesia tenuto ad accettare tale domanda (art. 3 come sostituitodall’art 29 d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con l. 27 febbraio2009, n. 14).Le previsioni di legge mirano a chiarire <strong>la</strong> distinzione tra l’unoe l’altro servizio <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> non di linea. Lo stazionamento deimezzi adibiti a n.c.c. deve avvenire all’interno <strong>del</strong>le rimesse, e nei Comunidove si effettui servizio di piazza, cioè taxi, <strong>la</strong> stessa sosta deipredetti veicoli deve essere fatta in rimessa. La prestazione <strong>del</strong> serviziodi taxi è, come accennato, obbligatoria su richiesta, a differenza diquanto previsto per il n.c.c. I Comuni diversi da quello in cui si trovi <strong>la</strong>rimessa destinata allo stazionamento dei veicoli adibiti a quest’ultimoservizio possono limitarne l’accesso al proprio territorio. L’inizio ed iltermine di ogni singolo servizio di n.c.c. devono avvenire presso <strong>la</strong> ri-20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!