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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTIle <strong>del</strong> 31 dicembre 2010 (nuovo c. 8 <strong>del</strong>l’art. 23-bis, nel testo risultantedall’art. 15 d.l. 135/2009 come convertito). Con l’eccezione <strong>del</strong>le societàquotate in borsa e <strong>del</strong> socio privato selezionato con gara a doppio oggettoe partecipante per almeno il 40% al<strong>la</strong> società affidataria <strong>del</strong> servizio,i gestori d’un servizio <strong>pubblico</strong> regionale o <strong>locale</strong> a seguito di qualsiasiaffidamento diverso dal<strong>la</strong> procedura competitiva, le loro societàcontrol<strong>la</strong>te o control<strong>la</strong>nti e quelle control<strong>la</strong>te dal<strong>la</strong> medesima control<strong>la</strong>nte,nonché gli affidatari <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione <strong>del</strong>le infrastrutture <strong>del</strong> servizioseparata dall’esercizio <strong>del</strong>lo stesso, non possono, per tutta <strong>la</strong> durata<strong>del</strong><strong>la</strong> gestione ad essi affidata, acquisire quel<strong>la</strong> di altri servizi, persino inambiti territoriali diversi da quello di competenza, né effettuare analogaattività per conto di altri affidatari d’un qualsiasi servizio <strong>pubblico</strong> regionaleo <strong>locale</strong> di rilevanza economica generale (nuovo testo <strong>del</strong><strong>la</strong>prima parte <strong>del</strong> c. 9 <strong>del</strong>l’art. 23-bis, sostanzialmente allineato all’originariodettato).L’emendamento, recato dal<strong>la</strong> l. 20 novembre 2009, n. 166, nelconvertire il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, rischia di privare di rilevanzal’ultima parte <strong>del</strong> c. 9 <strong>del</strong>l’art. 23-bis, come risultante dall’emendamentostesso. Anteriormente a tale legge di conversione, <strong>la</strong> predettaparte di disposizione, al pari <strong>del</strong> corrispondente dettato originario<strong>del</strong>l’art. 23-bis, prevedeva che gli affidatari diretti <strong>del</strong> servizio <strong>pubblico</strong><strong>locale</strong> (compreso quello regionale, ad esclusione <strong>del</strong> ferroviario) potessero,ovviamente all’approssimarsi <strong>del</strong><strong>la</strong> scadenza <strong>del</strong>l’affidamento incorso, concorrere al<strong>la</strong> prima gara per il nuovo affidamento <strong>del</strong>lo specificoservizio già da loro gestito. L’attuale ultima parte <strong>del</strong> comma inquestione consente agli affidatari diretti di «concorrere su tutto il territorionazionale al<strong>la</strong> prima gara successiva (corsivo nostro) al<strong>la</strong> cessazione<strong>del</strong> servizio […] avente ad oggetto i servizi da essi forniti». Ma seè cessato il servizio, non opera più il divieto di cui al primo periodo <strong>del</strong>comma in esame, limitato a «tutta <strong>la</strong> durata <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione», talché gliormai ex affidatari possono partecipare a tutte le procedure competitive58

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