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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTIsi limitano ad interventi parziali che si sovrappongono l’uno all’altro,facendo venir meno, nell’ambito <strong>del</strong> nuovo, il precedente dettato conquello incompatibile, al fine di ovviare ad esigenze, quantomeno ritenutetali, di protezione ed ordinato sviluppo <strong>del</strong> mercato.Un tale scopo conduce ad una revisione, coll’art. 15 d.l. 25 settembre2009, n. 135, convertito in l. 20 novembre 2009, n. 166, dei criteriper l’affidamento dei diversi servizi pubblici di rilevanza economicagenerale in ambito regionale e <strong>locale</strong>, non esclusi e pertanto ricompresiquelli di <strong>trasporto</strong> collettivo, attraverso una serie di emendamentiall’originario ordito <strong>del</strong>l’art. 23-bis introdotto, come riferito, dal<strong>la</strong> l. diconversione 133/2008 nel d.l. 112/2008, per affermare i princìpi di concorrenzae libera prestazione di tali servizi.Questi emendamenti, siccome posteriori ed assoluti nel loro limitatooggetto, costituito dai criteri di aggiudicazione <strong>del</strong> servizio e dalregime transitorio degli affidamenti eventualmente in essere, deroganoalle precedenti, diverse disposizioni con identico oggetto, anche se e-spressamente dedicate al singolo servizio, come quelle di cui ai ricordatiartt. 61 l. 99/2009 e 4-bis, inserito nel d.l. 78/2009 dal<strong>la</strong> l. 102/2009di conversione, o <strong>del</strong>lo stesso d.lgs. 422/1997, se incompatibili col nuovoregime.Da tali novità resta tra l’altro escluso il <strong>trasporto</strong> ferroviario regionale,di cui viene ribadito l’assoggettamento al d.lgs. 422/1997 ancheper l’organizzazione <strong>del</strong> servizio e per <strong>la</strong> durata di 6 anni, più altri 6eventuali, per i re<strong>la</strong>tivi contratti (rego<strong>la</strong> aggiunta al c. 1 <strong>del</strong>l’art. 18d.lgs. 422/1997 dal ricordato c. 3-ter <strong>del</strong>l’art. 7 d.l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito in l. 9 aprile 2009, n. 33).Non viene invece confermata, nemmeno per il servizio ferroviario<strong>locale</strong>, <strong>la</strong> facoltà per Regioni ed Enti locali di aggiudicare i contrattidi servizio di <strong>trasporto</strong> collettivo <strong>locale</strong> sul<strong>la</strong> base <strong>del</strong>le accomodantiprevisioni <strong>del</strong>l’art. 5, c. 2, 4, 5 e 6 e <strong>del</strong>l’art 8.2 Reg. 1370/2007/CE, come era invece consentito dal ricordato art. 61 l. 99/2009 e, con54

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