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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTI1. Dai primi interventi legis<strong>la</strong>tivi complessi al<strong>la</strong> prima normativa quadroUn’autentica, imponente cascata di provvedimenti normativi ha“investito” il <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> – t.p.l. dopo <strong>la</strong> legge-quadro inmateria 10 aprile 1981, n.151, che ha fatto seguito a tutta una serie diprecedenti leggi regionali al riguardo, giustificate anche dal trasferimento,ai sensi dei d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616(art. 84 ss.), alle Regioni a statuto ordinario <strong>del</strong>le competenze amministrative,tra l’altro, su tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale,primario strumento di realizzazione dei servizi in paro<strong>la</strong>, mentrevenivano <strong>la</strong>sciate al<strong>la</strong> competenza statale le linee automobilisticheinternazionali e quelle interregionali colleganti Regioni non finitime.Ancor prima i pubblici autoservizi erano realizzati o da aziendemunicipalizzate, costituite dai Comuni o Province interessati in base alr.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (t.u. sull’assunzione diretta dei pubbliciservizi da parte dei Comuni e <strong>del</strong>le Province), oppure venivano eseguitida terzi concessionari per il <strong>trasporto</strong> di persone su itinerari fissi, in forza<strong>del</strong><strong>la</strong> l. 28 settembre 1939, n. 822, come modificata dal d.P.R. 28giugno 1955, n. 771, per <strong>la</strong> devoluzione <strong>del</strong>le competenze (anche) inmateria di autolinee dal Ministero dei Trasporti agli Ispettorati (poi Direzioni)compartimentali o Uffici distaccati <strong>del</strong><strong>la</strong> Motorizzazione civile.Di concessione si può propriamente par<strong>la</strong>re solo qualora <strong>la</strong>Pubblica Autorità <strong>del</strong>eghi ad altri attività avocate ex lege al<strong>la</strong> manopubblica. La l. 23 novembre 1973, n. 53, <strong>del</strong><strong>la</strong> Provincia di Trento, riservandoal<strong>la</strong> stessa il <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> (art. 3), giustamentequalificava “concessione” l’autorizzazione costitutiva <strong>del</strong> diritto, in capoa società di capitali partecipate almeno prevalentemente dal<strong>la</strong> Provinciamedesima, di gestire il servizio in questione su tutto il territorioprovinciale, così che tale esclusiva assorbiva anche i trasporti pubblicistrettamente urbani. Per le concessioni in essere al momento12

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