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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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PROFILO STORICO DELLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALEA questo punto occorre giustificare come sia stato possibile, peril legis<strong>la</strong>tore nazionale, emanare il predetto art. 35 l. 28 dicembre 2001,n. 448, e come siano rimasti ancor oggi in vigore provvedimenti normativi“quadro” sul t.p.l., come il riferito d.lgs. 422/1997, nel testo emendato,che nel suo ordito (ricordiamo per inciso) ha finito per privare dirilievo <strong>la</strong> prima legge-quadro in materia, n. 151 <strong>del</strong> 1981.Va messo in rilievo che, ai sensi degli artt. 117 e 118 cost., neltesto risultante dal<strong>la</strong> ricordata l. cost.. 18 ottobre 2001, n. 3, <strong>la</strong> materia<strong>del</strong> t.p.l. rientra nel<strong>la</strong> competenza residuale legis<strong>la</strong>tiva e rego<strong>la</strong>mentare<strong>del</strong>le Regioni. Infatti tale materia non risulta ricompresa in alcuna diquelle attribuite, in via esclusiva od anche solo concorrente, allo Stato,ai sensi dei c. 2 e 3 <strong>del</strong>l’art. 117 (testo attuale) cost.: in tema di trasportiil legis<strong>la</strong>tore statale è direttamente investito di competenza concorrente,per <strong>la</strong> posizione dei principi fondamentali, solo in ordine a porti ed aeroporticivili e grandi reti di <strong>trasporto</strong> e navigazione, certo non identificabilinei servizi di t.p.l., pertanto riservati, secondo criterio di residualità(art. 117, c. 4, cost.), al<strong>la</strong> competenza legis<strong>la</strong>tiva regionale.Peraltro, alcune materie o funzioni di competenza legis<strong>la</strong>tivastatale hanno una capacità espansiva tale da riverberare i propri effettisu altre pur di esclusiva spettanza <strong>del</strong> legis<strong>la</strong>tore regionale, legittimandosiquindi costituzionalmente un intervento normativo a livello nazionaletale da vinco<strong>la</strong>re, talvolta, le Regioni in settori residuali. Tra questematerie o funzioni “trasversali”, di competenza statale, spicca <strong>la</strong> tute<strong>la</strong><strong>del</strong><strong>la</strong> concorrenza, sotto il profilo non solo <strong>del</strong><strong>la</strong> protezione, ma anche<strong>del</strong><strong>la</strong> promozione <strong>del</strong>l’assetto concorrenziale <strong>del</strong> mercato, investendocosì le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici localinel<strong>la</strong> loro rilevanza economica. L’intervento <strong>del</strong> legis<strong>la</strong>tore nazionalenon può peraltro superare il limite <strong>del</strong>l’adeguatezza e proporzionalitàper il raggiungimento <strong>del</strong> predetto obiettivo di tute<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> concorrenza,potendo così comprimere l’iniziativa regionale solo nei limiti <strong>del</strong> necessarioa tal fine (ex plurimis, C. cost. 13-27 luglio 2004, n. 272).35

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