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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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Alessia Nicotera *Io sono, invece, di altro avviso.L’art. 61 è sì <strong>del</strong> 2009, ma l’art. 23-bis, se è vero che è statomodificato nel 2009, è, in realtà, una norma <strong>del</strong> 2008.Io non vedo incompatibilità, perché l’art. 61 e l’art. 23-bis sostanzialmenteammettono le stesse cose: l’art. 61 non fa altro che recepire,con volontà molto chiara ed esclusivamente per il settore <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong><strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong>, <strong>la</strong> volontà <strong>del</strong> Legis<strong>la</strong>tore comunitario di consentirele forme di affidamento diretto, tra cui anche l’affidamento “inhouse”, oltre all’affidamento diretto ferroviario.La norma comunitaria prevede infatti l’“in house” esattamentenel rispetto dei principi <strong>del</strong><strong>la</strong> giurisprudenza comunitaria.L’art. 23-bis non fa altro che legittimare per tutti i servizi pubblicilocali, ivi compreso il <strong>trasporto</strong>, <strong>la</strong> possibilità di ricorrere a determinateforme di affidamento, ivi compreso l’affidamento diretto,l’affidamento c.d. “in house”, per cui non vedo contrasto tra le duenorme, tale per cui l’art. 23-bis, norma successiva generale rispetto al<strong>la</strong>norma speciale anteriore, vada ad abrogare implicitamente quel<strong>la</strong> norma.In realtà, è come se l’una costituisse il presupposto <strong>del</strong>l’altra. Eciò è tanto vero che l’art. 23-bis, nel momento in cui afferma <strong>la</strong> possibilitàdi fare l’affidamento “in house”, lo fa richiamando i principi comunitariche, per il settore <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong>, non sono solo dei principi, marappresentano vera e propria norma; norma che è diventata legittimaper effetto di una norma di due mesi anteriore al 23-bis. Per cui, comunquesia, nel<strong>la</strong> sequenza normativa, in realtà, le due disposizioni non* Vice Direttore Generale ASSTRA.

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