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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTIprevedono, a carico <strong>del</strong>l’amministrazione pubblica, compensazioni perl’impresa affidataria tali da coprire i costi <strong>del</strong>l’attività e garantire un ragionevolemargine di profitto. Tali contratti (c.d. gross cost) pongono ilrischio <strong>del</strong>l’attività in paro<strong>la</strong> a totale carico <strong>del</strong>l’amministrazione e vannopertanto aggiudicati necessariamente con gara ad evidenza pubblica,per rendere trasparente e possibilmente contenere l’ammontare <strong>del</strong><strong>la</strong>compensazione, non solo compatibile col mercato comune ma anchedispensata dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 88.3 Trattato(art. 9 Reg. 1370/2007/CE).La mancata effettuazione <strong>del</strong><strong>la</strong> gara è consentita dal legis<strong>la</strong>torecomunitario (art. 5.1 Reg. 1370/2007/CE) solo qualora chi intenda assumereil <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> ne accetti il rischio d’impresa (contratti netcost). Si tratta <strong>del</strong><strong>la</strong> fattispecie denominata «concessione di servizi» negliartt. 3.32 e 30 Codice contratti pubblici e sottratta alle disposizionisostanziali <strong>del</strong>lo stesso, e così alle formali procedure competitive ad e-videnza pubblica. Nel<strong>la</strong> concessione di servizi <strong>la</strong> controprestazione afavore <strong>del</strong> concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire esfruttare economicamente il servizio in questione, beneficiando dei ricavida traffico, con l’aggiunta eventuale d’un prezzo pattuito in propositoa carico <strong>del</strong><strong>la</strong> pubblica amministrazione in sede di contratto di servizio,qualora al concessionario venga imposto di praticare all’utenzaprezzi, <strong>del</strong><strong>la</strong> propria attività, inferiori a quelli corrispondenti al<strong>la</strong> somma<strong>del</strong> costo <strong>del</strong> servizio e <strong>del</strong>l’ordinario utile d’impresa, ovvero qualorasi tratti di assicurare <strong>la</strong> qualità <strong>del</strong> servizio stesso. Il prezzo in paro<strong>la</strong>non ha comunque <strong>la</strong> funzione di garantire il concessionario dal rischio<strong>del</strong>l’operazione contrattualmente assunta, in partico<strong>la</strong>re qualora i ricavisiano scarsi per l’esiguo numero dei fruitori <strong>del</strong> servizio o nel caso diimpreviste complicazioni e difficoltà nel<strong>la</strong> sua effettuazione.Solo qualora non sia l’amministrazione competente a sopportareil rischio <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione e fornitura <strong>del</strong> <strong>pubblico</strong> servizio possono en-46

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