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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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LA RIFORMA DEL T.P.L. ALLA LUCE DELL’ART. 23-BIS DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112<strong>del</strong>l’evidenza pubblica: a) <strong>la</strong> normativa comunitaria consente, ma nonimpone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcunicasi determinati, <strong>la</strong> gestione diretta <strong>del</strong> servizio <strong>pubblico</strong> da parte<strong>del</strong>l’ente <strong>locale</strong>; b) lo Stato italiano, facendo uso <strong>del</strong><strong>la</strong> sfera di discrezionalitàattribuitagli dall’ordinamento comunitario al riguardo, ha effettuato<strong>la</strong> sua scelta nel senso di vietare di rego<strong>la</strong> <strong>la</strong> gestione diretta deiSpl ed ha, perciò, emanato una normativa che pone tale divieto».Ciò premesso, <strong>la</strong> norma in paro<strong>la</strong> estende <strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> connessaal concetto di “servizio <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> di rilevanza economica” ancheal settore a noi caro, quale è quello <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong>, che, intal modo, deve sottostare ai precetti individuati dal<strong>la</strong> disposizione normativain esame. A tal proposito, infatti, preme sin d’ora rilevare comesia il primo comma <strong>del</strong>l’art. 23-bis in paro<strong>la</strong> a prevedere che «le disposizionicontenute nell’art. 23-bis si applicano a tutti i servizi pubblicilocali […]».E d’altra parte, a tal proposito, non rappresenta un concettonuovo quello secondo cui il “<strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong>” rientra nel<strong>la</strong> piùampia categoria dei “servizi pubblici”, rappresentando indiscutibilmenteuna attività rivolta a prestare al<strong>la</strong> collettività, globalmente considerata,beni e servizi essenziali per <strong>la</strong> funzionalità di ciascuno dei suoimembri 1 .Vale <strong>la</strong> pena ricordare, al riguardo, che già una disposizione legis<strong>la</strong>tivadegli inizi <strong>del</strong> ventesimo secolo riconduceva <strong>la</strong> tipologia di<strong>trasporto</strong> in paro<strong>la</strong> al novero dei servizi pubblici.1 PERICU, Impresa e obblighi di servizio <strong>pubblico</strong>, Mi<strong>la</strong>no, 2001, 391, <strong>del</strong>inea il <strong>trasporto</strong><strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> come un servizio in cui l’ente <strong>locale</strong> richiede all’impresa di trasportidi fissare uniformemente il prezzo dei biglietti, indipendentemente dalle zoneservite, e ad un livello molto inferiore a quello che eguaglia il costo marginale (totale),con ciò consentendo al<strong>la</strong> collettività tutta di usufruire <strong>del</strong> servizio di <strong>trasporto</strong> collettivo.L’eventuale conseguente disavanzo <strong>del</strong>l’impresa che gestisce il servizio è finanziatodall’ente <strong>locale</strong> medesimo con risorse che gli provengono dai contribuenti.Sul <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> quale servizio <strong>pubblico</strong>, cfr. CARNEVALE VENCHI,Trasporti in concessione (voce), in Enc. Dir., XLIV, 1109; COLACITO, Autolinee (voce),in Enc. Giur., IV, 1; Dizionario Enciclopedico <strong>del</strong> diritto (diretto da FrancescoGalgano), Padova, 1996, 1504.77

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