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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTIprincìpi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento e l’accertamentodei requisiti finanziari, tecnici, operativi e gestionali in capo alsocio privato per l’attività da svolgere (Corte giustizia CE, III sez., 15ottobre 2009, nel procedimento C-196/08). Una volta individuati il partnerprivato e <strong>la</strong> sua funzione gestionale, si può procedere all’affidamentodiretto <strong>del</strong> servizio, senza alcun bisogno di conferire alcuna quota<strong>del</strong>lo stesso a soggetti diversi dal<strong>la</strong> società affidataria, come invecesostanzialmente richiesto poco tempo prima dal ricordato art. 4-bis d.l.78/2009.Solo di fronte al<strong>la</strong> comprovata impossibilità di ricorrere al mercatodei servizi in questione per eccezionali situazioni economiche, sociali,ambientali e geomorfologiche <strong>del</strong> contesto territoriale di riferimento,l’Ente competente può affidare, direttamente e senza bisogno dicercare un socio privato, il servizio <strong>pubblico</strong> regionale o <strong>locale</strong> ma soltantoad una società a capitale interamente <strong>pubblico</strong>, partecipata e control<strong>la</strong>taconcretamente dallo stesso Ente, dotata dei requisiti richiestidall’ordinamento comunitario per <strong>la</strong> gestione in house ed operante prevalentementecon lo stesso soggetto <strong>pubblico</strong> control<strong>la</strong>nte (nuovo c. 3<strong>del</strong>l’art. 23-bis, mentre il dettato originario si limitava a chiedere chel’aggiudicazione diretta fosse rispettosa «dei princìpi <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>disciplina</strong>comunitaria»). L’affidamento diretto dovrà essere, come secondo il dispostooriginario <strong>del</strong>l’art. 23-bis in esame, adeguatamente motivato epubblicizzato, col contestuale interessamento <strong>del</strong>l’AGCM, con <strong>la</strong> novitàche il parere <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa, sempre non vinco<strong>la</strong>nte, non è obbligatorio peri servizi dal presunto valore economico complessivo inferiore ad unasoglia rimessa al<strong>la</strong> determinazione prima <strong>del</strong><strong>la</strong> stessa Autorità e poi <strong>del</strong>rego<strong>la</strong>mento governativo di attuazione <strong>del</strong> nuovo art. 23-bis in paro<strong>la</strong>(c. 4-bis <strong>del</strong>lo stesso, nel<strong>la</strong> versione di cui al d.l. 135/2009 rispettivamenteoriginario e modificato dal<strong>la</strong> l. di conversione). Il silenzio<strong>del</strong>l’AGCM per 60 giorni dal ricevimento <strong>del</strong>l’istanza <strong>del</strong>l’Ente <strong>locale</strong> èequiparato ad un parere favorevole (nuovo c. 4).56

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