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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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ANNITA SERIOCome è noto, il comma 3 definisce regole più rigorose di quellecomunitarie per l’affidamento in house e consente l’affidamento diretto<strong>del</strong><strong>la</strong> gestione, solo in presenza di condizioni eccezionali che, per peculiaricaratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche<strong>del</strong> contesto territoriale di riferimento, non permettono “un efficace eutile ricorso al mercato” (l’affidamento può avvenire solo a società aintero capitale <strong>pubblico</strong>, partecipata dall’Ente <strong>locale</strong> nel rispetto deiprincipi comunitari in materia di controllo analogo e di prevalenza<strong>del</strong>l’attività svolta dal<strong>la</strong> stessa con l’Ente o gli Enti pubblici che <strong>la</strong> control<strong>la</strong>no).Sul punto si è espressa <strong>la</strong> Corte Costituzionale, prima conl’importante sentenza 325 <strong>del</strong> 3 novembre 2010 riguardante <strong>la</strong> legittimitàdi una buona parte <strong>del</strong>l’articolo e poi con <strong>la</strong> sentenza n. 24 <strong>del</strong> 2011re<strong>la</strong>tiva all’ammissibilità <strong>del</strong> referendum popo<strong>la</strong>re per l’abrogazione<strong>del</strong>l’art. 23-bis.La Corte, nel<strong>la</strong> motivazione per l’ammissibilità <strong>del</strong> referendum,nel precisare che in considerazione <strong>del</strong>l’ambito di applicazione<strong>del</strong>l’art. 23-bis il ricorso abrogativo non può non coinvolgere tutti i servizipubblici locali (e non solo il servizio idrico), ha fatto due importantisottolineature in merito:− al<strong>la</strong> maggiore rigorosità <strong>del</strong><strong>la</strong> normativa nazionale rispetto a quel<strong>la</strong>comunitaria (che non è né costituzionalmente obbligata, ai sensi <strong>del</strong>primo comma <strong>del</strong>l’art. 117 <strong>del</strong><strong>la</strong> Costituzione né in contrasto con <strong>la</strong>normativa comunitaria, che, in quanto diretta a favorire l’assettoconcorrenziale <strong>del</strong> mercato, costituisce solo un minimo inderogabileper gli Stati membri»)e− agli effetti <strong>del</strong>l’eventuale abrogazione referendaria, precisando che«in tema di regole concorrenziali re<strong>la</strong>tive ai servizi pubblici locali dirilevanza economica, non deriva alcuna <strong>la</strong>cuna normativa incompatibilecon gli obblighi comunitari né l’applicazione di una normativa134

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