la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive
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SILVIO BUSTIalle esigenze <strong>la</strong>vorative, sco<strong>la</strong>stiche e turistiche, nonché (si può aggiungere)commerciali; <strong>la</strong> fissazione di criteri per <strong>la</strong> successiva e<strong>la</strong>borazionedei piani di bacino di traffico da parte degli Enti locali; <strong>la</strong> definizione diindirizzi per <strong>la</strong> ristrutturazione ed organizzazione dei servizi di <strong>trasporto</strong><strong>pubblico</strong>, compreso quello urbano; <strong>la</strong> promozione di forme associativetra Enti locali per l’esercizio <strong>del</strong>le funzioni amministrative su taliservizi ed un’ampia partecipazione dei predetti Enti al<strong>la</strong> preparazioneed attuazione dei piani regionali dei trasporti; <strong>la</strong> fissazione di sanzioniamministrative per irrego<strong>la</strong>rità nei titoli di viaggio.Le possibili forme di specifica organizzazione <strong>del</strong> t.p.l. venivanoridotte dal<strong>la</strong> l.q. in esame sostanzialmente a due: gestione diretta daparte <strong>del</strong>l’Ente <strong>pubblico</strong>, oppure indiretta.La prima forma realizza <strong>la</strong> pubblicizzazione dei servizi di <strong>trasporto</strong>,ed è, o meglio era all’epoca, configurabile in due modi: a) gestionein economia, cioè effettuata senza alcuna separazione dalle altreattività proprie <strong>del</strong>l’Ente <strong>pubblico</strong>. L’autorità di bacino (Consorzio diEnti locali, Provincia, Regione) assumeva con propri mezzi e personalel’esercizio <strong>del</strong> servizio di <strong>trasporto</strong>. Naturalmente, al fine di conoscerel’andamento <strong>del</strong>l’esercizio di un’attività avente carattere imprenditorialevi doveva essere nel soggetto-autorità di bacino una separazione <strong>del</strong><strong>la</strong>gestione contabile, a carattere peraltro interno, in quanto le entrate ele spese <strong>del</strong> servizio di <strong>trasporto</strong> erano pur sempre comprese in una opiù voci di un unico bi<strong>la</strong>ncio generale; b) gestione diretta ma medianteazienda speciale. La costituzione di quest’ultima comportava un aumentodegli organi <strong>del</strong>l’Ente in cui l’azienda fosse inquadrata, senzapersonalità giuridica distinta ma con fini speciali rispetto a quelli generali<strong>del</strong>l’Ente, e pertanto con autonomia organizzativa e discrezionalitànell’effettuare scelte operative.Quanto al<strong>la</strong> forma indiretta, e cioè <strong>la</strong> concessione, <strong>la</strong> stessa eraall’epoca senz’altro <strong>la</strong> più seguita.16