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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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PROFILO STORICO DELLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALEpredetti servizi deve essere svolto in regime di concorrenza e soprattuttoaffidato a società di capitali individuate con pubblica gara, dal<strong>la</strong> qualevengono escluse le società che, in Italia o all’estero, già gestissero aqualunque titolo i predetti servizi in virtù d’un affidamento diretto od’una procedura ad evidenza pubblica, od a seguito dei re<strong>la</strong>tivi rinnovi,con estensione di tale divieto alle società control<strong>la</strong>te o control<strong>la</strong>nti edulteriormente a quelle control<strong>la</strong>te o collegate a queste ultime, nonché aisoggetti investiti <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione <strong>del</strong>l’infrastruttura impiegata perl’erogazione <strong>del</strong> servizio.L’incompatibilità tra il ricordato “rigore” <strong>del</strong>l’art. 18.2 d.lgs. 19novembre 1997, n. 422, come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999,n. 400, che per l’individuazione <strong>del</strong>l’affidatario <strong>del</strong> t.p.l. impone <strong>la</strong> proceduracompetitiva ad evidenza pubblica, ed il “possibilismo” <strong>del</strong> dettatooriginario <strong>del</strong>l’art. 113 t.u.e.l. va risolto, a nostro avviso, in favore<strong>del</strong><strong>la</strong> normativa posteriore. Quest’ultima, come accennato, si riferisce(art. 112 t.u.e.l.) universalmente ai servizi pubblici locali aventi per oggetto<strong>la</strong> produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e apromuovere lo sviluppo economico e civile <strong>del</strong>le comunità locali, senzaalcun segno di esclusione <strong>del</strong> servizio di <strong>trasporto</strong> rivolto ad una molteplicitàdi utenti.Come autorevolmente ribadito (C. cost. 19 febbraio 1976,n. 29), <strong>la</strong> massima per cui lex posterior generalis non derogat legi priorispeciali non esclude «un’estensione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge generale posterioretale da non tollerare eccezioni»: e questo appare proprio il caso in discussione.Un’analoga capacità espansiva <strong>del</strong>l’art. 113 t.u.e.l. non sembrainvece ipotizzabile in rapporto al<strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> degli autoservizi pubblicinon di linea, di cui al<strong>la</strong> ricordata l. 15 gennaio 1992, n. 21, consideratoche gli stessi sono svolti “a domanda”, allo scopo di soddisfare le esigenze<strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> individuale o di piccoli gruppi di persone (serviziodi taxi, ex art. 2 l. 21/1992) o d’una utenza specifica (noleggio con con-33

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