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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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PROFILO STORICO DELLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE448/2001 e 14 d.l. 269/2003» (considerato in diritto n. 8.1.1 e 8.1.2).Inoltre tale competenza legis<strong>la</strong>tiva esclusiva statale «comprende anche<strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> amministrativa re<strong>la</strong>tiva all’organizzazione <strong>del</strong>le modalitàdi gestione dei servizi pubblici locali, a prescindere dall’avocazione alloStato di competenze amministrative degli altri livelli territoriali digoverno» (considerato in diritto n. 12.3.16).La Consulta giustifica anche il regime transitorio degli affidamentidiretti in atto, allo scopo di «attenuare le conseguenze economichenegative <strong>del</strong><strong>la</strong> cessazione anticipata <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione» (considerato indiritto n. 8.2, 13.1.1 e 13.2.3), senza peraltro far paro<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> circostanzache differimenti <strong>del</strong>le scadenze di tali affidamenti si erano già più voltee lungamente succeduti prima di quello recato dall’art. 23-bis, nel testosia originario che modificato. A nostro sommesso avviso, l’irragionevolezza<strong>del</strong><strong>la</strong> legge sta invece nelle continue, indiscriminate e non eccezionaliproroghe degli affidamenti diretti in via di scadenza, proprioperché contrarie al<strong>la</strong> promozione <strong>del</strong><strong>la</strong> concorrenza, diversamente daquanto preteso dalle Regioni, che <strong>la</strong>mentano <strong>la</strong> minor ampiezza <strong>del</strong> regimetransitorio di cui all’art. 23-bis in questione rispetto a quanto consentitoin proposito dal dettato comunitario (sino al 3 dicembre 2019, exart. 8.2 Reg. 1370/2007/CE): censura dichiarata inammissibile per genericità,però con <strong>la</strong> precisazione che «il diritto comunitario consente inogni caso al legis<strong>la</strong>tore interno di prevedere limitazioni <strong>del</strong>l’affidamentodiretto più estese di quelle comunitarie» (considerato in diritto n.11.2.1).Per ragioni analoghe viene archiviata <strong>la</strong> <strong>la</strong>mente<strong>la</strong> che il c. 8<strong>del</strong>l’art. 23-bis costringe, a differenza <strong>del</strong> diritto comunitario, l’affidatario«diretto (non solo in house provider) a svolgere <strong>la</strong> propria attivitàesclusivamente nei confronti degli enti affidanti» (considerato in diritton. 11.2.2).La tute<strong>la</strong> <strong>del</strong><strong>la</strong> concorrenza investe ogni aspetto <strong>del</strong>le modalitàdi gestione dei servizi pubblici locali (nell’ampio senso indicato), e così65

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