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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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PROFILO STORICO DELLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE3. La riforma generale <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> dei servizi di <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong><strong>locale</strong> di lineaIl d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, pur intito<strong>la</strong>to al t.p.l., rappresentauna vera e propria riforma <strong>del</strong><strong>la</strong> <strong>disciplina</strong> dei servizi pubblicidi <strong>trasporto</strong> collettivo, cioè di linea, quali che siano <strong>la</strong> modalità impiegatae l’ambito territoriale <strong>del</strong> servizio, considerato che tale decreto pone(art. 3) <strong>la</strong> distinzione tra i servizi di interesse nazionale e quelli dirilevanza solo regionale e <strong>locale</strong>, poi ripresa dal d.lgs. 31 dicembre1998, n. 112, di attuazione <strong>del</strong><strong>la</strong> legge-<strong>del</strong>ega n. 59/1997 per <strong>la</strong> definizione<strong>del</strong>le funzioni mantenute dallo Stato sui trasporti in generale, riconoscendosi(art. 104 ss. <strong>del</strong> d.lgs. 112/1998) alle Regioni ed agli Entilocali, secondo un criterio di residualità, tutte quelle non rimaste alloStato, tra cui espressamente (art. 105.5 d.lgs. 112/1998) le funzioni giàconferite appunto a Regioni ed Enti locali in materia di t.p.l. dal d.lgs.422/1997.Così, ai sensi prima <strong>del</strong> d.lgs. 422/1997 e poi anche <strong>del</strong>d.lgs. 112/1998, vengono ribadite le competenze di Regioni ed Enti localiin tema di programmazione ed organizzazione dei sistemi di mobilitàterrestri, marittimi, aerei, <strong>la</strong>gunari, <strong>la</strong>cuali e fluviali, a dimensioneregionale o tra Regioni (o Province autonome) finitime, ed operanti inmodo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffeprestabilite ed aperti ad un’utenza indifferenziata: si tratta, cioè, dei trasporticollettivi di linea, salvaguardandosi l’ambito di operatività <strong>del</strong><strong>la</strong>riferita l.q. 15 gennaio 1992, n. 21, sugli autoservizi pubblici non di linea.In una lettura residuale <strong>del</strong>l’art. 3 d.lgs. 422/1997, sono così dicompetenza amministrativa di Regioni ed Enti locali i servizi pubbliciaerei interni ad una singo<strong>la</strong> Regione, quelli di cabotaggio regionale marittimoo di <strong>trasporto</strong> automobilistico in ambito regionale, transfrontalieroo tra due Regioni finitime; quelli ferroviari ad eccezione dei servi-27

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