la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive
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SILVIO BUSTIservare che nel<strong>la</strong> normativa in paro<strong>la</strong> si continua a par<strong>la</strong>re di concessioneper il provvedimento amministrativo di legittimazione al<strong>la</strong> prestazionedi servizi di linea per <strong>trasporto</strong> di persone su strada (art. 87.4 c.strada) e che ancora come concessione è qualificato dal d.P.R. 22 aprile1994, n. 369, l’atto di autorizzazione a terzi per <strong>la</strong> gestione <strong>del</strong>le autolineeordinarie rimaste nel<strong>la</strong> competenza amministrativa <strong>del</strong>lo Stato, ossiaquelle internazionali o colleganti Regioni non finitime tra loro (art.85 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).2.3 Persistente riserva e concessione <strong>del</strong>l’attività di <strong>trasporto</strong> <strong>pubblico</strong><strong>locale</strong> nell’attuale legge <strong>del</strong><strong>la</strong> Provincia di TrentoIn questo contesto normativo <strong>la</strong> Provincia di Trento emana <strong>la</strong> l.prov. 9 luglio 1993, n. 16, recante una nuova <strong>disciplina</strong> dei servizi pubblicidi <strong>trasporto</strong> nel territorio provinciale, valida anche per quelli meramenteinterni ad un certo Comune (art. 1).La Provincia è legittimata dal<strong>la</strong> predetta legge a costituire unas.p.a. a capitale prevalentemente <strong>pubblico</strong>, <strong>la</strong> Trentino Trasporti s.p.a.,subentrante di diritto nelle concessioni per l’esercizio <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> collettivo<strong>locale</strong> ri<strong>la</strong>sciate in precedenza ad altri soggetti, Atesina e FerroviaTrento-Malè s.p.a., che si fondono appunto nel nuovo concessionario,nel presupposto, implicitamente riaffermato, <strong>del</strong><strong>la</strong> potestà primariain capo allo stessa Provincia in tema di istituzione ed organizzazionedei servizi in questione in forza di riserva di legge, già esplicitamenteaffermata nel<strong>la</strong> ricordata l. prov. Trento 23 novembre 1973, n. 53 (art.3), espressamente abrogata dal<strong>la</strong> nuova l. prov. in materia (art. 49 l.prov. Trento n. 16/1993).La distinzione, fatta da quest’ultima l. prov., tra servizi pubblicidi <strong>trasporto</strong> extraurbani ed urbani non ha partico<strong>la</strong>re effetto perl’individuazione <strong>del</strong> soggetto chiamato a svolgere l’attività in paro<strong>la</strong>,22