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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTImento degli affidamenti in corso <strong>del</strong> servizio di t.p.l., sia pur con cessionemediante gara di quote <strong>del</strong>lo stesso o di servizi speciali.A questa sorta di “dimenticanza” ha provveduto <strong>la</strong> l. 6 agosto2008, n. 133, di conversione <strong>del</strong> d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioniurgenti per lo sviluppo economico, <strong>la</strong> semplificazione, <strong>la</strong> competitività,<strong>la</strong> stabilizzazione <strong>del</strong><strong>la</strong> finanza pubblica), introducendo nellostesso <strong>la</strong> disposizione <strong>del</strong>l’art. 23-bis che contemp<strong>la</strong> sì, per i servizipubblici locali di rilevanza economica generale, tra cui espressamente itrasporti (c. 10, lett. d), il normale affidamento <strong>del</strong><strong>la</strong> loro gestione attraversogara, ma con possibilità di eccezioni, sia pur solo sino al<strong>la</strong> fine<strong>del</strong> 2010. Va evidenziato che il disposto in questione prevale sulle disciplinedi settore, come il d.lgs. 422/1997, con esso incompatibili (c. 1)e che <strong>la</strong> nozione di servizio <strong>locale</strong> ricomprende, ai sensi <strong>del</strong> predetto articolo,anche i servizi di interesse regionale, come emerge dal dettato<strong>del</strong> c. 7, quando ammette espressamente non solo gli Enti locali ma anchele Regioni a definire, nel quadro <strong>del</strong>le rispettive competenze, i bacinidi gara per i diversi servizi (in tal senso anche il parere AS 1232<strong>del</strong> 11 gennaio 2011 <strong>del</strong>l’AGCM, sul<strong>la</strong> scorta di Cons. Stato, sez. V, 13dicembre 2006, n. 7369 e sez. III, 25 settembre 2007, n. 322.La deroga all’ordinario ricorso al<strong>la</strong> gara, entro il nuovo periododi transizione, viene consentita solo qualora le caratteristiche economiche,sociali, morfologiche ed ambientali <strong>del</strong> contesto territoriale in cuisi svolgerà l’attività in questione non permettano un efficace ricorso almercato, nel rispetto sempre dei princìpi comunitari di accessibilità, u-niversalità ed adeguato livello <strong>del</strong> servizio (art. 23-bis, c. 1, 2 e 3).Il tito<strong>la</strong>re <strong>del</strong><strong>la</strong> gestione <strong>del</strong> servizio <strong>pubblico</strong> <strong>locale</strong> (o parimenti,se soggettivamente diverso, il gestore <strong>del</strong>le reti, degli impianti e<strong>del</strong>le altre dotazioni patrimoniali <strong>del</strong>l’Ente <strong>locale</strong>, utilizzati per l’erogazione<strong>del</strong> servizio) non può, salvo che si tratti di una società quotata inborsa (eccezione non contemp<strong>la</strong>ta nel ricordato Reg. 1370/2007/CE),gestire servizi <strong>del</strong>lo stesso tipo, ulteriori ovvero in ambiti territoriali di-48

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