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la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive

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SILVIO BUSTIdei servizi “su gomma”: per le aziende partecipate da Regioni o Entilocali, che sia stato ceduto, a mezzo gara pubblica, almeno il 20% <strong>del</strong>capitale sociale o dei servizi esercìti a società o cooperative non partecipatedai predetti Enti; oppure che sia stato costituito un nuovo soggettosocietario mediante fusione di almeno due società affidatarie <strong>del</strong> t.p.l.nel territorio nazionale ovvero si sia costituita una società consortilepartecipata da almeno due di tali società, sul<strong>la</strong> base d’un piano industrialeunitario per una determinata Regione o per bacini contigui ditraffico, allo scopo di accrescere il livello di efficacia <strong>del</strong> servizio in paro<strong>la</strong>.Peraltro i soggetti affidatari e fruitori di tali proroghe non a-vrebbero poi potuto, per tutta <strong>la</strong> durata <strong>del</strong>le stesse, partecipare a gareattivate per l’affidamento di servizi di t.p.l. nel resto <strong>del</strong> territorio nazionale(c. 3-septies aggiunto nell’art. 18 d.lgs. 422/1997 dall’art. 1.393<strong>del</strong><strong>la</strong> l. 23 dicembre 2005, n. 266). Nei medesimi periodi i predetti affidatarierano chiamati a migliorare le condizioni di sicurezza, economicità,efficacia e sostenibilità ambientale <strong>del</strong> servizio, anche attraverso(c. 3-quater e quinquies introdotti nell’art. 18 d.lgs. 422/1997 dall’art.1.393 <strong>del</strong><strong>la</strong> l. 266/2005) <strong>la</strong> multimodalità e l’integrazione tariffaria deiservizi “su gomma” e “su ferro”, beneficiando <strong>del</strong>le compensazionipreviste dal Reg. Consiglio CE 26 giugno 1969, n. 1191 e successivemodifiche (poi abrogato da quello n. 1370 <strong>del</strong> 23 ottobre 2007), in casodi obblighi di servizio <strong>pubblico</strong> che l’impresa di <strong>trasporto</strong> non assumerebbe,quantomeno nelle stesse condizioni e misura, ove considerasse ilproprio interesse economico (art. 2 Reg. 1191/69/CE).In ogni caso, cioè indipendentemente dalle ulteriori proroghe<strong>del</strong>l’affidamento, si è fatto obbligo alle società control<strong>la</strong>te a capitale interamente<strong>pubblico</strong>, esercenti il <strong>trasporto</strong> collettivo <strong>locale</strong>, di affidarecon gara, entro <strong>la</strong> fine 2006, almeno il 20% dei servizi già esercìti asoggetti privati od a società non partecipate dagli stessi Enti control<strong>la</strong>nti40

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