STEFANO ZUNARELLINul<strong>la</strong> vieta, tuttavia, che <strong>la</strong> quota posta a base <strong>del</strong><strong>la</strong> gara equindi oggetto di trasferimento temporaneo al privato possa anche eccedereil 50%, anche se, non va nascosto, questo potrebbe determinaredei problemi non piccoli in sede poi di attuazione degli adempimentiprevisti al termine <strong>del</strong>l’affidamento perché, come voi tutti sapete, in baseal diritto societario, gli obblighi che possono derivare in capo ad unsoggetto, re<strong>la</strong>tivamente al trasferimento di quote societarie, sono comunquediritti di credito, non vi è un diritto reale <strong>del</strong> cedente sul<strong>la</strong> quota,quindi se il soggetto è proprietario di oltre il 50%, o si rifiuta di retrocedere<strong>la</strong> quota o, peggio ancora, diventa insolvente, in questi casi iproblemi che possono aprirsi possono veramente essere di non picco<strong>la</strong>entità, quindi il suggerimento è di mantenersi al di sotto <strong>del</strong> 50%, inogni caso.Per quel che riguarda <strong>la</strong> procedura di gara, il comma quarto<strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong> d.P.R. n. 168/2010 di cui ho accennato prima, specificamentededicato alle gare a doppio oggetto, prevede alcune puntualizzazioni.Molto rapidamente, si prevede che i criteri di valutazione <strong>del</strong>leofferte basati su qualità e corrispettivi <strong>del</strong> servizio prevalgano di normasu quelli riferiti al prezzo <strong>del</strong>le quote societarie.Si par<strong>la</strong> di qualità e corrispettivi <strong>del</strong> servizio, quindi di tutto ilservizio, non solo degli specifici compiti operativi oggetto di affidamentoal partner privato, quindi dovrà essere il risultato globale, sulpiano qualitativo e di costo <strong>del</strong> servizio, che dovrà essere valutato dal<strong>la</strong>Commissione di gara.Il fatto che “prevalgano di norma” su quelle riferite al prezzo<strong>del</strong>le quote societarie è un elemento di flessibilità che il Legis<strong>la</strong>tore introduceabbastanza frequentemente. Ci si può domandare quali possanoessere le eccezioni a questa rego<strong>la</strong>. Ci si può immaginare quando il patrimonio<strong>del</strong><strong>la</strong> società, le cui quote sono oggetto di trasferimento, siatalmente rilevante da assumere un’importanza di gran lunga preponde-122
IL SISTEMA DELLA GARA A DOPPIO OGGETTOrante rispetto al valore <strong>del</strong><strong>la</strong> qualità <strong>del</strong> corrispettivo <strong>del</strong> servizio: probabilmentein questo caso si può prevedere che il peso attribuito alprezzo di trasferimento <strong>del</strong>le quote possa anche essere prevalente rispettoa quello <strong>del</strong><strong>la</strong> qualità dei corrispettivi <strong>del</strong> servizio. Però, ripeto,questa è l’eccezione, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> che pone il Legis<strong>la</strong>tore è quel<strong>la</strong> opposta.Ancora, e questo è l’aspetto davvero qualificante, si prevedonocriteri e modalità di liquidazione <strong>del</strong> socio privato al<strong>la</strong> cessazione <strong>del</strong><strong>la</strong>gestione.Quindi, già preventivamente, in sede di bando di gara, debbonoessere previsti i criteri in base ai quali l’Ente <strong>locale</strong> liquiderà, riacquistandone<strong>la</strong> proprietà, <strong>la</strong> quota trasferita al socio privato limitatamenteal periodo oggetto <strong>del</strong>l’affidamento. Quindi, se l’affidamento avrà duratadi 8 anni, dovranno già essere previsti i criteri sul<strong>la</strong> base dei quali saràdeterminato il prezzo di riacquisto, da parte <strong>del</strong>l’Ente <strong>pubblico</strong> cedente,<strong>del</strong>le quote che sono state oggetto di cessione al partner privato.Questo è precisamente uno dei momenti in cui si realizza l’interesse <strong>del</strong>partner privato ad intervenire in una procedura di gara a doppio oggetto,e cioè, al di là di alcune valutazioni strategiche che sono avvenute inpassato (voi ben sapete che a Genova è stata realizzata una gara a doppiooggetto e, probabilmente, in quel caso l’interesse <strong>del</strong> partner privatoera assai più strategico, cioè di ingresso in un mercato ritenuto interessanteche non di realizzazione di un risultato finanziario interessante nelbreve periodo, cosa poi smentita in effetti dai fatti), l’interesse fisiologico<strong>del</strong> partner privato dovrebbe essere quello di ottenere un beneficiosul piano economico.Questo potrebbe effettivamente realizzarsi introducendo, al dilà di improbabili dividendi che possono essere distribuiti dal<strong>la</strong> societàdurante il periodo di affidamento, sempre possibili e auspicabili ma nonpropriamente probabili, attraverso <strong>la</strong> previsione di criteri, per <strong>la</strong> determinazione<strong>del</strong> prezzo di riacquisto, premiali a beneficio <strong>del</strong> socio privatoche, intervenendo sul<strong>la</strong> gestione, abbia consentito un efficientamento123
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