la disciplina del trasporto pubblico locale: recenti sviluppi e prospettive
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SILVIO BUSTILo statuto d’autonomia <strong>del</strong> Trentino-Alto Adige (Trentino-AltoAdige/Südtirol a far tempo dal<strong>la</strong> l. cost.. 3/2001) vinco<strong>la</strong> tuttora, nel suodettato letterale (art. 8, nel richiamo <strong>del</strong>l’art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n.670), <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione <strong>del</strong>le Province autonome, in tema (tra l’altro) ditrasporti pubblici di interesse provinciale e loro assunzione diretta e gestionea mezzo di aziende speciali, al rispetto non solo <strong>del</strong><strong>la</strong> Costituzione,dei princìpi <strong>del</strong>l’ordinamento giuridico <strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica, degli obblighiinternazionali e interessi nazionali, ma anche <strong>del</strong>le norme fondamentali<strong>del</strong>le riforme economico-sociali <strong>del</strong><strong>la</strong> Repubblica.Tale dettato va oggi riletto al<strong>la</strong> luce <strong>del</strong><strong>la</strong> più marcata autonomiaregionale, recata, come meglio si dirà, dal<strong>la</strong> ricordata l. cost..3/2001 (artt. 3 e 10) anche in tema di t.p.l., per <strong>la</strong> quale le disposizioni<strong>del</strong><strong>la</strong> medesima sul riparto di competenze normative ed amministrativetra Stato e Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale eProvince autonome sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, nelle partiin cui <strong>la</strong> riforma costituzionale recata dal<strong>la</strong> predetta legge prevedeforme di autonomia più ampie rispetto a quelle già in essere: e però,quantomeno sino al<strong>la</strong> l. cost.. 3/2001, le leggi statali di riforma economico-socialevalevano, proprio in forza <strong>del</strong>lo statuto di autonomia speciale,anche per le Province di Trento e Bolzano, così assoggettateanch’esse al<strong>la</strong> l.q. 10 aprile 1981, n. 151, col vantaggio di beneficiaredei fondi nazionali dal<strong>la</strong> stessa istituiti per investimenti e ripiano deidisavanzi d’esercizio.1.2 Obiettivi e contenuti <strong>del</strong><strong>la</strong> legge-quadro 151/1981Dal<strong>la</strong> l.q. in paro<strong>la</strong> erano esclusi i trasporti pubblici locali nondi linea, ossia gli autonoleggi ed i servizi di piazza, essendosi in precedenzademandata <strong>la</strong> loro rego<strong>la</strong>mentazione al Comune interessato, salva<strong>la</strong> successiva approvazione <strong>del</strong><strong>la</strong> Regione (art. 85 d.P.R. 24 luglio 1977,n. 616).14