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con condanne pesantissime... ribadii che<br />
il 289 era un’assurdita e che come me la<br />
pensava la maggioranza di Md. Michele<br />
[Coiro, ndr] sbottò: “Qui si tratta di difendere<br />
un presidente della Repubblica galantuomo<br />
da una banda di masnadieri.<br />
La storia ci darà ragione...” ...».<br />
Gli 007, con le loro dichiarazioni, peraltro<br />
confermate da Amintore Fanfani, avrebbero,<br />
dunque, messo in pericolo le istituzioni,<br />
turbando il ministro degli interni Nicola<br />
Mancino e il presidente Scalfaro, da<br />
Documenti<br />
l a r i v i s t a d e l l e l i b e r t à<br />
106<br />
loro coinvolti in vario modo nell’affaire dei<br />
fondi riservati.<br />
Il ricorso all’articolo 289 riesce a tappare<br />
la bocca ai Malpica, ai Galati, ai Broccoletti,<br />
etc. Mancino e Scalfaro sono di nuovo<br />
tranquilli, proprio come Pecchioli.<br />
Dopo pochi mesi, anche l’inchiesta sui<br />
gladiatori del Pci viene archiviata.<br />
<strong>In</strong>somma, a mettere a rischio la Res Publica<br />
sono coloro che fanno rivelazioni<br />
sui fondi neri del Sisde, non la struttura<br />
clandestina paramilitare spionistica in<br />
stretto rapporto con uno Stato nemico.<br />
IL GIP ARCHIVIA<br />
Tribunale di Roma - Ufficio del giudice per le indagini preliminare<br />
decreto di archiviazione ex art. 409 c.c.p.<br />
Il giudice dottor Claudio D’Angelo<br />
- esaminati gli atti processuali relativi agli articoli pubblicati sul settimanale “L’EUROPEO”: “Di Gladio ne esisteva<br />
un’altra, quella Rossa”; “La struttura paramilitare? Esisteva, esisteva eccome”; nonché l’articolo, pubblicato sul<br />
quotidiano “IL GIORNALE”: “Il SISMI: Del Pennino patriota presunto; anche il P.C.I. ebbe la sua Gladio rossa”;<br />
- Ritenuto che il contenuto del copioso materiale documentario e delle informative acquisite agli atti non consentono<br />
di verificare compiutamente la concreta consistenza nonché la effettiva operatività e pericolosità dell’apparato<br />
di vigilanza del P.C.I. che, interessato all’addestramento teorico e pratico di militanti comunisti italiani, si adoperò<br />
e, per anni, operò alla realizzazione del suddetto obbiettivo in stretto collegamento con il P.C.U.S.;<br />
- Ritenuto che, a parte gli inquietanti molteplici e gravi riferimenti, nella documentazione acquisita, a corsi di addestramento<br />
al sabotaggio; all’uso di armi e di esplosivi; a tecniche di travisamento e di comunicazione radio in forma<br />
clandestina, presupponenti la creazione in Italia di strutture paramilitari e spionistiche, realizzate anche con la fattiva<br />
collaborazione del KGB e grazie a un notevole flusso di danaro proveniente dal P.C.U.S. e dalle facilitazioni commerciali<br />
a ditte import-export che, vicine al P.C.I. e/o da <strong>questo</strong> sponsorizzate, hanno per anni tranquillamente ed incisivamente<br />
operato, in epoca antecedente e susseguente all’invasione dell’Ungheria e Cecoslovacchia ad opera<br />
dell’URSS; non appare processualmente possibile dimostrare, a distanza di tanti, troppi anni, che l’interesse dell’URSS<br />
nei confronti di militanti comunisti italiani si sia tramutato - come sinteticamente ma esaudientemente osserva<br />
il P.M. - in una vera e propria corruzione del cittadino italiano per interessi contrari allo Stato italiano”, né che<br />
l’accertata predisposizione da parte del P.C.I. di meccanismi difensivi in vista del temuto cambiamento del clima politico<br />
in Italia abbia assunto - a parere di <strong>questo</strong> Giudice - dimensioni tali da costituire un serio concreto pericolo per<br />
lo Stato, per le sue democratiche istituzioni, per la collettività nazionale, per singoli suoi appartenenti;<br />
- Ritenuto, pertanto, che la richiesta del P.M. meriti accoglimento;<br />
P.Q.M.<br />
Visto l’art. 409 C.P.P.<br />
Dispone<br />
L’archiviazione del procedimento penale in oggetto e la restituzione degli atti al P.M. in sede per l’ulteriore trasmissione<br />
all’archivio.<br />
Roma, 6 luglio 1994<br />
Il GIUDICE<br />
Dott. Claudio D’Angelo