30.11.2014 Views

repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria

repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria

repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Articolo 5<br />

L’UNIVERSITA’ si impegna a fare sì che l’indirizzo Internet dove sarà pubblicato l’elenco <strong>delle</strong><br />

borse di studio bandite dall’UNIONE venga pubblicizzato in ogni DIPARTIMENTO ed in ogni luogo<br />

al quale gli studenti hanno accesso.<br />

Articolo 6<br />

Il bando della borsa di studio sarà riportato all’indirizzo Internet di cui all’art. 5 almeno 60 giorni<br />

prima della scadenza. Il bando sarà comunicato per iscritto anche alla segreteria dell’UNIVERSITA’ ed<br />

alla segreteria del DIPARTIMENTO con preghiera di affissione.<br />

Copia del bando sarà disponibile presso la sede dell’UNIONE per chiunque ne faccia richiesta.<br />

Articolo 7<br />

Il bando dovrà riportare l’argomento della borsa, l’importo della borsa, i titoli di qualificazione, i<br />

termini di scadenza, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di assegnazione e l’indirizzo a<br />

cui fare riferimento per ogni informazione.<br />

Articolo 8<br />

Il COMITATO stabilirà l’importo della borsa di studio in accordo anche con le indicazioni<br />

dell’UNIONE e del DIPARTIMENTO.<br />

L’AZIENDA verserà all’UNIONE una somma comprendente l’importo della borsa, le assicurazioni<br />

per il borsista, i costi di gestione della borsa da parte dell’UNIONE ed i costi di accoglienza del<br />

borsista da parte del DIPARTIMENTO.<br />

L’UNIONE provvederà a tutti i pagamenti nei termini e nei modi stabiliti.<br />

Articolo 9<br />

La borsa verrà assegnata con i criteri stabiliti nel bando da una commissione composta da un<br />

rappresentante dell’AZIENDA, dal rappresentante del DIPARTIMENTO e da un membro nominato<br />

dal COMITATO. In caso di indisponibilità di uno dei rappresentanti esterni, il COMITATO<br />

provvederà al cooptamento di uno dei suoi membri.<br />

Le decisioni della commissione saranno inappellabili.<br />

Articolo 10<br />

Il COMITATO avrà il compito di verificare il buon andamento della borsa.<br />

Il DIPARTIMENTO dovrà a tale scopo inviare al COMITATO una relazione trimestrale<br />

sull’andamento della borsa.<br />

Caserta, 15 marzo 2000

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!