Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Formez
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le Regioni <strong>del</strong> Sud e le Isole il progresso rilevato appare invece come il frutto di<br />
un «effetto traino» svolto da alcune specifiche realtà” 321 .<br />
3. I NUOVI SOGGETTI PRIVATI<br />
Con la finalità di migliorare i servizi per l’impiego offerti ai cittadini, la<br />
"riforma Biagi" ha introdotto accanto ai servizi pubblici una serie di nuovi<br />
soggetti, come le Agenzie per il lavoro, abilitati ad agire sul mercato <strong>del</strong> lavoro<br />
per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta. Il Decreto Legislativo n. 276<br />
ridisegna una procedura di autorizzazione nazionale e regionale e di<br />
accreditamento regionale per questi soggetti definendo requisiti, regimi,<br />
compiti. Qual è dunque la situazione attuale?<br />
In primo luogo vi sono le Agenzie per il lavoro, che per operare devono<br />
essere autorizzate dal Ministero <strong>del</strong> lavoro e iscritte in un apposito albo presso<br />
lo stesso. Esse sono:<br />
- Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte<br />
le forme di somministrazione - "generaliste" - sia a tempo determinato<br />
che indeterminato (attualmente sono 71) 322 ;<br />
- Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a<br />
svolgere somministrazione esclusivamente per le attività –<br />
"specialistiche" - consentite dal legislatore (nessuna registrata); tutte le<br />
Agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche<br />
all'attività di intermediazione, ricerca e selezione <strong>del</strong> personale e<br />
supporto alla ricollocazione professionale; possono gestire specifici<br />
programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale<br />
erogati a favore di lavoratori svantaggiati 323 ;<br />
- Agenzie di intermediazione che svolgono attività di mediazione tra<br />
domanda ed offerta di lavoro; anch’esse devono operare in almeno<br />
quattro regioni e avere un capitale versato non inferiore a 50 mila euro;<br />
sono automaticamente autorizzate anche a svolgere attività di<br />
selezione, supporto e ricollocazione professionale (tre iscritte);<br />
- Agenzie di ricerca e selezione <strong>del</strong> personale che svolgono attività di<br />
consulenza finalizzata alla soluzione di una specifica esigenza<br />
<strong>del</strong>l’organizzazione committente; devono avere un capitale versato non<br />
inferiore a 25 mila euro (sono ben 414);<br />
- Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, la cui azione<br />
consiste nel ricollocare nel mercato un lavoratore o un gruppo di<br />
lavoratori, su specifico incarico <strong>del</strong> committente, anche in base ad<br />
accordi sindacali; devono avere un capitale versato non inferiore a 25<br />
mila euro (sono 16).<br />
321<br />
ISFOL, Verso il lavoro, op. cit., II, pagg. 86-87.<br />
322<br />
I dati qui forniti, desunti dall’albo informatico <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> e <strong>del</strong>le Politiche sociali,<br />
consultabile in rete, sono aggiornati al 30 aprile 2005.<br />
323<br />
Sul collocamento e sulle azioni di supporto per i lavoratori svantaggiati e disabili: M. Faioli, “Il ruolo<br />
<strong>del</strong>le cooperative sociali e l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati”, in M. Magnani e P.A.<br />
Varesi (a cura di), Organizzazione <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro, op. cit. Per un’analisi critica, C. Treves,<br />
“Effetti <strong>del</strong>la liberalizzazione e difesa dei diritti universali”, supplemento di Rassegna sindacale, n. 36,<br />
op. cit.<br />
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