Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Formez
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Oltre alle Agenzie per il lavoro il legislatore ha individuato una serie di altri<br />
soggetti che, tramite un regime di autorizzazione speciale, differenziato e<br />
meno rigoroso di quello ordinario, possono operare realizzando le attività sopra<br />
elencate (fatta eccezione, ovviamente, per la somministrazione). Essi sono:<br />
- le Università pubbliche e private e le Fondazioni universitarie che hanno<br />
come oggetto l'alta formazione, con specifico riferimento alle<br />
problematiche <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro; sono autorizzate per legge, in<br />
modo automatico e senza la necessità di presentare apposita istanza;<br />
- i Comuni, le Camere di commercio e gli Istituti di scuola secondaria di<br />
secondo grado, statale e paritaria che richiedono l’autorizzazione alla<br />
propria Regione;<br />
- le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro<br />
comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi<br />
nazionali di lavoro; le Associazioni in possesso di riconoscimento<br />
istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la<br />
tutela e l'assistenza <strong>del</strong>le attività imprenditoriali; gli Enti bilaterali;<br />
- una Fondazione o altro soggetto giuridico appositamente costituito<br />
dall'Ordine nazionale dei consulenti <strong>del</strong> lavoro.<br />
Anche le Regioni (e le Province autonome), qualora l’attività sia svolta<br />
soltanto nel loro ambito di pertinenza, possono autorizzare soggetti a svolgere<br />
le suddette attività. A loro volta le Regioni, tramite una procedura di<br />
accreditamento, “riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità ad<br />
erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche<br />
mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete<br />
dei servizi per il mercato <strong>del</strong> lavoro con particolare riferimento ai servizi di<br />
incontro fra domanda ed offerta” 324 .<br />
Se l’autorizzazione statale può considerarsi un provvedimento di<br />
abilitazione a operare nel mercato <strong>del</strong> lavoro che viene concesso in presenza di<br />
determinati requisiti e per svolgere determinate attività (sopra precisate),<br />
l’accreditamento certifica la concreta idoneità di soggetti pubblici e privati a<br />
svolgere determinate funzioni (ad esempio l’accertamento <strong>del</strong>lo stato di<br />
disoccupazione, il contrasto alla disoccupazione di lunga durata, ecc.).<br />
Si sta passando insomma da una situazione nella quale l’intervento<br />
pubblico concretizzava un regime di monopolio ad un’altra in cui tende ad<br />
assumere la funzione di “regolatore generale <strong>del</strong> mercato” 325 e di attore tra gli<br />
altri in un contesto concorrenziale. Il disegno così tracciato mira alla<br />
realizzazione di un sistema che, grazie alla compresenza di molti operatori,<br />
possa portare ad un miglioramento generalizzato dei servizi, garantendo una<br />
più elevata qualità <strong>del</strong>le prestazioni.<br />
Non tutti i giudizi sono peraltro concordi. Le perplessità riguardano in<br />
primo luogo la platea dei soggetti che teoricamente hanno la possibilità di<br />
operare: hanno l’interesse oltre che le capacità (risorse, competenze) per<br />
“mettersi all’opera” e incidere sui meccanismi di allocazione <strong>del</strong>la manodopera?<br />
324<br />
G. Occhiocupo e F. Pomponi, “L’accreditamento nei servizi per l’impiego e nella formazione<br />
professionale” in M. Magnani e P.A. Varesi (a cura di), cit.<br />
325<br />
Così P. Sestito, “Pubblico e privato nei servizi per l’impiego: quale ruolo per l’operatore pubblico”, in C.<br />
Serra (a cura di), La riforma <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro: deregolazione o riregolazione?, Milano, Giuffrè,<br />
2005.<br />
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