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Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Formez

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Oltre alle Agenzie per il lavoro il legislatore ha individuato una serie di altri<br />

soggetti che, tramite un regime di autorizzazione speciale, differenziato e<br />

meno rigoroso di quello ordinario, possono operare realizzando le attività sopra<br />

elencate (fatta eccezione, ovviamente, per la somministrazione). Essi sono:<br />

- le Università pubbliche e private e le Fondazioni universitarie che hanno<br />

come oggetto l'alta formazione, con specifico riferimento alle<br />

problematiche <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro; sono autorizzate per legge, in<br />

modo automatico e senza la necessità di presentare apposita istanza;<br />

- i Comuni, le Camere di commercio e gli Istituti di scuola secondaria di<br />

secondo grado, statale e paritaria che richiedono l’autorizzazione alla<br />

propria Regione;<br />

- le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro<br />

comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi<br />

nazionali di lavoro; le Associazioni in possesso di riconoscimento<br />

istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la<br />

tutela e l'assistenza <strong>del</strong>le attività imprenditoriali; gli Enti bilaterali;<br />

- una Fondazione o altro soggetto giuridico appositamente costituito<br />

dall'Ordine nazionale dei consulenti <strong>del</strong> lavoro.<br />

Anche le Regioni (e le Province autonome), qualora l’attività sia svolta<br />

soltanto nel loro ambito di pertinenza, possono autorizzare soggetti a svolgere<br />

le suddette attività. A loro volta le Regioni, tramite una procedura di<br />

accreditamento, “riconoscono ad un operatore, pubblico o privato, l’idoneità ad<br />

erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche<br />

mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete<br />

dei servizi per il mercato <strong>del</strong> lavoro con particolare riferimento ai servizi di<br />

incontro fra domanda ed offerta” 324 .<br />

Se l’autorizzazione statale può considerarsi un provvedimento di<br />

abilitazione a operare nel mercato <strong>del</strong> lavoro che viene concesso in presenza di<br />

determinati requisiti e per svolgere determinate attività (sopra precisate),<br />

l’accreditamento certifica la concreta idoneità di soggetti pubblici e privati a<br />

svolgere determinate funzioni (ad esempio l’accertamento <strong>del</strong>lo stato di<br />

disoccupazione, il contrasto alla disoccupazione di lunga durata, ecc.).<br />

Si sta passando insomma da una situazione nella quale l’intervento<br />

pubblico concretizzava un regime di monopolio ad un’altra in cui tende ad<br />

assumere la funzione di “regolatore generale <strong>del</strong> mercato” 325 e di attore tra gli<br />

altri in un contesto concorrenziale. Il disegno così tracciato mira alla<br />

realizzazione di un sistema che, grazie alla compresenza di molti operatori,<br />

possa portare ad un miglioramento generalizzato dei servizi, garantendo una<br />

più elevata qualità <strong>del</strong>le prestazioni.<br />

Non tutti i giudizi sono peraltro concordi. Le perplessità riguardano in<br />

primo luogo la platea dei soggetti che teoricamente hanno la possibilità di<br />

operare: hanno l’interesse oltre che le capacità (risorse, competenze) per<br />

“mettersi all’opera” e incidere sui meccanismi di allocazione <strong>del</strong>la manodopera?<br />

324<br />

G. Occhiocupo e F. Pomponi, “L’accreditamento nei servizi per l’impiego e nella formazione<br />

professionale” in M. Magnani e P.A. Varesi (a cura di), cit.<br />

325<br />

Così P. Sestito, “Pubblico e privato nei servizi per l’impiego: quale ruolo per l’operatore pubblico”, in C.<br />

Serra (a cura di), La riforma <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> lavoro: deregolazione o riregolazione?, Milano, Giuffrè,<br />

2005.<br />

219

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