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Rapporto finale - Metodologie di Monitoraggio dell ... - Momar

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stessi principi che improntano gli altri interventi ambientali e più<br />

specificamente, presentandosi come fase <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento più complesso le<br />

procedure <strong>di</strong> monitoraggio devono altresì sottoporsi alle stesse regole <strong>di</strong><br />

questo. Questo rende la ricostruzione del quadro normativo in cui si devono<br />

realizzare più complessa. Passando all’analisi puntuale <strong>dell</strong>’azione <strong>di</strong><br />

monitoraggio, <strong>di</strong>sciplinata specificamente nella fase preparatoria <strong>dell</strong>e strategie<br />

per l’ambiente marino, al capo II art 11 <strong>dell</strong>a <strong>di</strong>rettiva 2008/56, si può<br />

annotare innanzitutto come esplicitamente si riconosca questa azione come fase<br />

necessaria e prodromica del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> definizione <strong>dell</strong>e misure concrete<br />

ritenute necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico <strong>dell</strong>e<br />

acque marine, a conferma del carattere strumentale che del monitoraggio è<br />

proprio. Occorre inoltre sottolineare che il programma <strong>di</strong> monitoraggio che gli<br />

Stati membri devono elaborare sulla base dei criteri puntualmente in<strong>di</strong>cati dalla<br />

<strong>di</strong>rettiva stessa nell’allegato III e V presenta una complessità maggiore rispetto<br />

ad altre azioni analoghe pre<strong>di</strong>sposte in contesti <strong>di</strong>fferenti in conseguenza sia<br />

del principio <strong>di</strong> integrazione e <strong>di</strong> compatibilità all’interno <strong>dell</strong>e regioni o<br />

sottoregioni marine, che nella <strong>di</strong>rettiva 2008/56 viene puntualmente evocato,<br />

sia del riferimento alle altre fonti normative che a specifici programmi <strong>di</strong><br />

monitoraggi facciano riferimento. Come specifica l’art. 11, i programmi <strong>di</strong><br />

monitoraggio devono essere “coor<strong>di</strong>nati per la valutazione continua” <strong>dell</strong>o<br />

stato ecologico <strong>dell</strong>e acque marine in funzione dei traguar<strong>di</strong> ambientali che<br />

vengono fissati in previsione del conseguimento <strong>di</strong> un buono stato ecologico<br />

<strong>dell</strong>’ambiente marino. Devono essere compatibili all’interno <strong>dell</strong>e regioni o<br />

sottoregioni marine per assicurare una comparabilità ed una integrazione dei<br />

dati tra i vari Stati interessati e devono integrarsi con le azioni <strong>di</strong> monitoraggio<br />

previste in via generale dalla normativa comunitaria o da accor<strong>di</strong><br />

internazionali. Le puntualizzazioni sopra richiamate pongono una serie <strong>di</strong><br />

problemi, primo fra tutti quello <strong>dell</strong>a ricostruzione del quadro normativo nel<br />

rispetto del quale il monitoraggio deve essere pre<strong>di</strong>sposto. Il generico richiamo<br />

alle fonti vigenti a livello internazionale e comunitario in materia <strong>di</strong><br />

monitoraggio sull’ambiente marino, contenuto nella seconda parte del primo<br />

comma <strong>dell</strong>’art.11, e la circostanza sopra evidenziata che comunque le<br />

procedure <strong>di</strong> monitoraggio devono svolgersi nel rispetto dei principi generali<br />

che improntano le strategie per l’ambiente marino, <strong>dell</strong>e quali il monitoraggio<br />

costituisce un segmento essenziale, impone all’operatore uno sforzo<br />

ricostruttivo del quadro or<strong>di</strong>namentale <strong>di</strong> non facile realizzazione. Già da una<br />

pur affrettata lettura <strong>dell</strong>a <strong>di</strong>rettiva 2008/56 appaiono molteplici i richiami ad<br />

altre fonti normative che integrano le <strong>di</strong>sposizioni in essa contenute e <strong>dell</strong>e<br />

quali comunque occorre tener conto, in<strong>di</strong>viduandone le parti pertinenti, nella<br />

definizione dei programmi <strong>di</strong> monitoraggio. Qui <strong>di</strong> seguito si vuole offrire un<br />

sintetico panorama <strong>di</strong> questo quadro. Se ampio è il quadro <strong>dell</strong>e fonti<br />

internazionali <strong>di</strong> cui si deve tenere conto nell’azione <strong>di</strong> tutela <strong>dell</strong>’ambiente<br />

marino non <strong>di</strong> minore spessore appare quello riferibile all’or<strong>di</strong>namento<br />

comunitario. Oltre a generici richiami ai principi del Trattato istitutivo<br />

<strong>dell</strong>’Unione, e a quelli sanciti dalla carta dei <strong>di</strong>ritti fondamentali <strong>dell</strong>’Unione<br />

europea, che <strong>di</strong> questo trattato costituisce parte integrante, si operano puntuali<br />

riferimenti all’art. 37 <strong>dell</strong>a Carta che mira a promuovere l’integrazione <strong>di</strong> un

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