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Rapporto finale - Metodologie di Monitoraggio dell ... - Momar

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Pagina 26 <strong>di</strong> 36<br />

livello elevato <strong>di</strong> tutela <strong>dell</strong>’ambiente e del miglioramento <strong>dell</strong>a qualità<br />

ambientale nelle politiche <strong>dell</strong>’Unione, conformemente al principio <strong>dell</strong>o<br />

sviluppo sostenibile (considerando 45); ai principi <strong>di</strong> precauzione, <strong>dell</strong>’azione<br />

preventiva, <strong>di</strong> correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del<br />

“chi inquina paga”, operanti a livello <strong>di</strong> Trattato, come puntualmente si precisa<br />

nel considerando 27 in merito ai programmi <strong>di</strong> misure volti a conseguire o<br />

mantenere un buono stato ecologico <strong>dell</strong>e acque e come si riconosce in generale<br />

nel considerando 44; al principio <strong>dell</strong>o sviluppo sostenibile richiamato all’art.<br />

13 comma 3. Molteplici risultano i richiami a precedenti <strong>di</strong>rettive comunitarie<br />

<strong>dell</strong>e quali la 56/2008 appare un necessario sviluppo per il conseguimento<br />

degli obiettivi da esse stesse in<strong>di</strong>cati. Tra queste assume un’importanza<br />

determinante la <strong>di</strong>rettiva 2000/60 CE che ha istituito il quadro per l’azione<br />

comunitaria in materia <strong>di</strong> acque e che si integra con la <strong>di</strong>sciplina dalla 2008/56<br />

offerta (v. considerando 13). Alla <strong>di</strong>rettiva 2000/60 si rinvia più specificamente<br />

sia per la definizione <strong>di</strong> acque costiere (art. 3 lett. b) nella misura in cui aspetti<br />

specifici <strong>dell</strong>o stato ecologico <strong>dell</strong>’ambiente marino non siano già trattati dalla<br />

<strong>di</strong>rettiva 56, sia per le analisi ai fini <strong>dell</strong>a valutazione <strong>dell</strong>e acque marine (art.8,<br />

comma 2). Ancora alla <strong>di</strong>rettiva 2000/60 si rinvia per quanto concerne i<br />

programmi <strong>di</strong> misure (art. 13, comma 2). Per quanto concerne altre <strong>di</strong>rettive<br />

vengono richiamate la <strong>di</strong>rettiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli<br />

habitat naturali e seminaturali e <strong>dell</strong>a flora e <strong>dell</strong>a fauna selvatiche (nota come<br />

<strong>di</strong>rettiva Habitat); la <strong>di</strong>rettiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli<br />

uccelli selvatici (considerando 6 e 18) e art. 13 paragrafo 4. Passando poi alla<br />

materia <strong>dell</strong>’ informazione ambientale si richiama la <strong>di</strong>rettiva 2007/2/CE e la<br />

<strong>di</strong>rettiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.<br />

Alla <strong>di</strong>rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento <strong>dell</strong>e acque reflue urbane<br />

e alla <strong>di</strong>rettiva 2006/7/CE relativa alla gestione <strong>dell</strong>a qualità <strong>dell</strong>e acque <strong>di</strong><br />

balneazione si rinvia nell’art. 13, comma 2, per quanto riguarda le misure<br />

necessarie per mantenere nelle acque marine un buono stato ecologico.<br />

Certamente più circoscritto è il riferimento a regolamenti per la tendenza <strong>dell</strong>a<br />

Comunità ad operare in campo ambientale prevalentemente attraverso<br />

<strong>di</strong>rettive, perché strumento <strong>di</strong> intervento dei singoli Stati più flessibile. Il<br />

regolamento richiamato, il n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo<br />

sfruttamento sostenibile <strong>dell</strong>e risorse <strong>dell</strong>a pesca nell’ambito <strong>dell</strong>a politica<br />

comune <strong>dell</strong>a pesca, (cfr. il considerando 39) non è peraltro <strong>di</strong> scarso rilievo<br />

operando in un settore essenziale per la conservazione <strong>di</strong> un buono stato<br />

ecologico <strong>dell</strong>’ambiente marino.<br />

Oltre alle sopra elencate specifiche fonti internazionali e comunitarie, nella<br />

<strong>di</strong>rettiva 2000/56 si richiamano in termini generali, con un rinvio aperto, le<br />

fonti comunitarie e internazionali sui requisiti vigenti per conseguire o<br />

mantenere un buono stato ecologico <strong>dell</strong>e acque marine (considerando 27),<br />

oppure le convenzioni marittime regionali concernenti la singola regione o<br />

sottoregione marina in materia <strong>di</strong> cooperazione regionale (art.6) o in materia <strong>di</strong><br />

analisi ai fini <strong>dell</strong>a valutazione iniziale <strong>dell</strong>e acque marine (art. 8, comma 2)<br />

oppure si rinvia alla “normativa <strong>dell</strong>’Unione “prossima ventura” relativa a<br />

standard <strong>di</strong> qualità ambientale nel settore <strong>dell</strong>a politica <strong>dell</strong>e acque od a<br />

ulteriori accor<strong>di</strong> internazionali (art.13, comma 2) od ancora agli specifici accor<strong>di</strong>

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