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Aa.Vv. (2016), Commons/Comune, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 14, pp. 573-579<br />

LUIGI SCROFANI, MARIA NICOLETTA ARISCO<br />

I BENI CONFISCATI ALLE MAFIE, BENI COMUNI PER<br />

L’INNOVAZIONE TERRITORIALE E LA FINALITÀ SOCIALE<br />

1. INTRODUZIONE. — Prendendo le mosse dal tentativo di soluzione che la Ostrom vuol dare<br />

alla tragedia dei commons di Hardin (Ostrom, 2009), gli autori presentano il percorso di formazione<br />

dei beni confiscati alle mafie in quanto essi acquistano le caratteristiche di beni comuni soltanto dopo<br />

un procedimento complesso che si conclude con un’assegnazione finalizzata al benessere sociale che<br />

ha carattere fondante dell’attribuzione di beni di natura privata alla categoria dei beni pubblici e poi<br />

alla categoria dei beni comuni. L’assegnazione del bene confiscato acquista valore fondante poiché è<br />

proprio la finalità sociale (Bruni, 2006; Giannone, 2013), definita dall’ente locale e realizzata direttamente<br />

o per tramite di un’organizzazione non profit, a far diventare il bene “comune” che, in tal<br />

modo, contribuisce a irrobustire l’identità collettiva. Con altra finalità e senza l’intervento diretto o<br />

indiretto della comunità locale nella gestione del bene questi potrebbe essere incluso nel novero dei<br />

beni pubblici ma non comuni (Vitali, 2010). Insomma, il fenomeno dei beni confiscati, nato principalmente<br />

come fattispecie giuridica, si è trasformato in qualcosa di strategico per il territorio in termini<br />

di dimensioni e di implicazioni economiche e sociali (David, Ofria, 2014; Trasparency International<br />

Italia, 2014). Ovviamente il trasferimento per legge di beni immobili, mobili e di aziende dalle<br />

organizzazioni criminali allo Stato, e quindi alla collettività, comporta non solo ricadute positive ma<br />

anche problematiche di non facile soluzione. Tra queste ultime, le principali problematiche riguardano<br />

gli aspetti legislativi e soprattutto le implicazioni in termini di innovazione sociale e di organizzazione<br />

territoriale.<br />

2. IL PROCEDIMENTO DI CONFISCA E DI GESTIONE DEI BENI. — Nella lotta alla criminalità organizzata<br />

il legislatore italiano ha per primo in Europa compreso che non si deve soltanto contrastare<br />

l’effettuazione dei reati e prevedere la punibilità ma occorre soprattutto colpire i patrimoni illecitamente<br />

accumulati. Si è posta quindi la massima attenzione sull’esautorazione del criminale dal possesso e dalla<br />

disponibilità del bene. La legge Rognoni-La Torre del 1982 ha così previsto l’introduzione di misure<br />

preventive legate alla proprietà oltre che all’individuo proprio perché la ratio è stata quella di indebolire<br />

le mafie attraverso il sequestro e la confisca dei beni. Soggetta a diverse modifiche, la normativa oggi<br />

prevede la confisca in primo grado. Questa è un provvedimento temporaneo, introdotto per mantenere<br />

fermo il sequestro e poter avviare con maggiore sicurezza il procedimento di confisca, che dovrà essere<br />

confermata dal giudice di secondo grado. La confisca definitiva è l’ultimo elemento del processo giudiziario,<br />

determinato dopo aver eventualmente esperito tutti i gradi di giudizio (Corte d’appello e Corte di<br />

cassazione). Solo dopo la confisca definitiva il bene è devoluto allo Stato. L’Italia ha un regime particolare<br />

di confisca dei beni in quanto contiene un sistema misto. Da un lato esiste infatti un regime generale<br />

di confisca penale, dall’altro è prevista anche una disciplina speciale per le organizzazioni criminali che<br />

opera attraverso un procedimento cautelare separato da quello penale ed è indipendente dalla condanna<br />

penale della persona i cui beni sono sequestrati o confiscati dallo Stato. Esistono tre diverse categorie di<br />

beni confiscati ognuna con una precisa disciplina:<br />

– beni mobili: denaro contante e assegni, liquidità e titoli, crediti personali (cambiali, libretti al<br />

portatore, altre obbligazioni), autoveicoli, natanti e beni mobili non facenti parte di patrimoni<br />

aziendali. Di norma, le somme di denaro confiscate o quelle ricavate dalla vendita di altri beni<br />

mobili sono finalizzate alla gestione attiva di altri beni confiscati. Alcune tipologie di beni mobili<br />

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