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Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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negoziazioni in un mercato rego<strong>la</strong>mentato, (c.d. informazioni price sensitive), ovverodenotino <strong>la</strong> capacità <strong>di</strong> incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico riponenel<strong>la</strong> stabilità patrimoniale <strong>di</strong> banche o gruppi bancari.Quanto all’elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nel<strong>la</strong> coscienza evolontà <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere notizie false, o comunque <strong>di</strong> porre in essere o<strong>per</strong>azioni simu<strong>la</strong>te o altripossibili artifici, nel<strong>la</strong> consapevolezza del<strong>la</strong> loro concreta idoneità a provocare una sensibilealterazione del prezzo <strong>di</strong> strumenti finanziari, non quotati o <strong>per</strong> i quali non è stata presentatauna richiesta <strong>di</strong> ammissione alle negoziazioni in un mercato rego<strong>la</strong>mentato, ovvero <strong>di</strong>incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nel<strong>la</strong> stabilitàpatrimoniale <strong>di</strong> banche o gruppi bancari.La sanzione pecuniaria a carico del<strong>la</strong> società varia da duecento a cinquecento quote.Considerazioni applicativeLa fattispecie non appare configurabile <strong>per</strong> <strong>la</strong> società, non essendo essa quotata né parte <strong>di</strong> ungruppo con società quotate.3.2.11 Art. 2638 cod. civ.Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nzaGli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, i <strong>di</strong>rigenti preposti al<strong>la</strong> redazione dei documenticontabili societari, i sindaci ed i liquidatori <strong>di</strong> società od enti e gli altri soggetti sottoposti<strong>per</strong> legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i qualinelle comunicazioni alle predette autorità previste in base al<strong>la</strong> legge, al fine <strong>di</strong> ostaco<strong>la</strong>rel’esercizio delle funzioni <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza, espongono fatti materiali non rispondenti al veroancorché oggetto <strong>di</strong> valutazione, sul<strong>la</strong> situazione economica, patrimoniale o finanziaria deisottoposti al<strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti intutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti <strong>la</strong> situazione medesima,sono puniti con <strong>la</strong> reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso incui le informazioni riguar<strong>di</strong>no beni posseduti o amministrati dal<strong>la</strong> società <strong>per</strong> conto <strong>di</strong>terzi.Sono puniti con <strong>la</strong> stessa pena gli amministratori, i <strong>di</strong>rettori generali, , i <strong>di</strong>rigenti prepostial<strong>la</strong> redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori <strong>di</strong> società, o enti ei soggetti sottoposti <strong>per</strong> legge alle autorità pubbliche <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza o tenuti a obblighi neiloro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute allepredette autorità, consapevolmente ne ostaco<strong>la</strong>no le funzioni.La pena è raddoppiata se si tratta <strong>di</strong> società con titoli quotati in mercati rego<strong>la</strong>mentatiitaliani o <strong>di</strong> altri Stati dell’Unione europea o <strong>di</strong>ffusi tra il pubblico in misura rilevante aisensi dell’art. 116 del testo unico <strong>di</strong> cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 80 .FattispecieSi tratta <strong>di</strong> reato proprio, <strong>per</strong> <strong>la</strong> cui commissione è necessaria <strong>la</strong> qualifica <strong>di</strong> amministratore,<strong>di</strong>rettore generale, <strong>di</strong>rigente preposto al<strong>la</strong> redazione al<strong>la</strong> redazione dei documenti contabili 81 ,sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti <strong>per</strong> legge a determinati obblighi nei confrontidelle pubbliche autorità <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza.La fattispecie tute<strong>la</strong> l’interesse al corretto svolgimento delle funzioni <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> affidate allepubbliche autorità <strong>di</strong> vigi<strong>la</strong>nza.La condotta criminosa è duplice, potendo concretizzarsi:80 L’art. 39, 2 comma, lett. c) del<strong>la</strong> legge 262/2005 ha aggiunto il 3 comma dell’art. 2638 del co<strong>di</strong>ce civile.81 L’art. 15, comma 1, lett. c) del<strong>la</strong> legge 262/2005 estende anche a tali soggetti <strong>la</strong> responsabilità nel caso in cuipongano in essere <strong>la</strong> condotta penalmente sanzionata.107

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