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Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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Occasioni <strong>di</strong> reatoOgni possibilità <strong>di</strong> detenere, maneggiare o utilizzare denaro. Disponibilità <strong>di</strong> fon<strong>di</strong>.Processi aziendali a rischioGestione del<strong>la</strong> cassa da parte dell’Amministrazione.Funzioni / Aree aziendali a rischioPersonale e Amministrazione e Finanza.4.2.2 Art. 454 del co<strong>di</strong>ce penaleAlterazione <strong>di</strong> moneteChiunque altera monete del<strong>la</strong> qualità in<strong>di</strong>cata nell'articolo precedente, scemandone inqualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcunodei fatti in<strong>di</strong>cati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con <strong>la</strong> reclusione da uno a cinqueanni e con <strong>la</strong> multa da 103 euro a 516 euro.Considerazioni applicativeSi rinvia a quanto previsto nel paragrafo 4.2.1.4.2.3 Art. 455 del co<strong>di</strong>ce penaleSpen<strong>di</strong>ta e introduzione nello Stato, senza concerto, <strong>di</strong> monete falsificateChiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio delloStato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine <strong>di</strong> metterle in circo<strong>la</strong>zione,ovvero le spende o le mette altrimenti in circo<strong>la</strong>zione, soggiace alle pene stabilite nei dettiarticoli, ridotte da un terzo al<strong>la</strong> metà.FattispecieLa norma in esame punisce un’ipotesi analoga a quel<strong>la</strong> prevista dall’art. 453, n. 3 e 4 delco<strong>di</strong>ce penale, con <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l’autoredel<strong>la</strong> falsificazione.Considerazioni applicativeSi rinvia a quanto previsto nel paragrafo 4.2.1.4.2.4 Art. 457 del co<strong>di</strong>ce penaleSpen<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> monete falsificate ricevute in buona fedeChiunque spende, o mette altrimenti in circo<strong>la</strong>zione monete contraffatte o alterate, da luiricevute in buona fede, è punito con <strong>la</strong> reclusione fino a sei mesi o con <strong>la</strong> multa fino a1.032 euro.La norma in esame prevede un’ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza consideratein considerazione del partico<strong>la</strong>re requisito soggettivo che sorregge il momento del<strong>la</strong> ricezionedelle monete, ossia <strong>la</strong> buona fede: nell’ipotesi considerata, <strong>di</strong>fatti, il soggetto attivo acquistaconsapevolezza del<strong>la</strong> falsità solo dopo <strong>la</strong> ricezione dei valori e, nonostante taleconsapevolezza, li mette in circo<strong>la</strong>zione.120

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