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Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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L’art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso <strong>di</strong> scissione parziale, <strong>la</strong> società scissarimane responsabile <strong>per</strong> i reati commessi anteriormente al<strong>la</strong> data in cui <strong>la</strong> scissione ha avutoeffetto.Gli enti beneficiari del<strong>la</strong> scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati alpagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso <strong>per</strong> i reati commessianteriormente al<strong>la</strong> data in cui <strong>la</strong> scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo delpatrimonio netto trasferito al singolo ente.Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo inparte, il ramo <strong>di</strong> attività nel cui ambito è stato commesso il reato 35 .Le sanzioni inter<strong>di</strong>ttive re<strong>la</strong>tive ai reati commessi anteriormente al<strong>la</strong> data in cui <strong>la</strong> scissione haavuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo <strong>di</strong>attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.L’art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede <strong>di</strong>sposizioni comuni al<strong>la</strong> fusione e al<strong>la</strong> scissione,concernenti <strong>la</strong> determinazione delle sanzioni nell’eventualità che tali o<strong>per</strong>azioni straor<strong>di</strong>nariesiano intervenute prima del<strong>la</strong> conclusione del giu<strong>di</strong>zio. Viene chiarito, in partico<strong>la</strong>re, ilprincipio <strong>per</strong> cui il giu<strong>di</strong>ce deve commisurare <strong>la</strong> sanzione pecuniaria, secondo i criteri previstidall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001 36 , facendo riferimento in ogni caso alle con<strong>di</strong>zionieconomiche e patrimoniali dell’ente originariamente responsabile, e non a quelle dell’ente cuidovrebbe imputarsi <strong>la</strong> sanzione a seguito del<strong>la</strong> fusione o del<strong>la</strong> scissione.In caso <strong>di</strong> sanzione inter<strong>di</strong>ttiva, l’ente che risulterà responsabile a seguito del<strong>la</strong> fusione o del<strong>la</strong>scissione potrà chiedere al giu<strong>di</strong>ce <strong>la</strong> conversione del<strong>la</strong> sanzione inter<strong>di</strong>ttiva in sanzionepecuniaria, a patto che: (i) <strong>la</strong> colpa organizzativa che abbia reso possibile <strong>la</strong> commissione delreato sia stata eliminata, e (ii) l’ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a<strong>di</strong>sposizione (<strong>per</strong> <strong>la</strong> confisca) <strong>la</strong> parte <strong>di</strong> profitto eventualmente conseguito 37 . L’art. 32 delconcorrono le seguenti con<strong>di</strong>zioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenzedannose o <strong>per</strong>icolose del reato ovvero si e’ comunque efficacemente ado<strong>per</strong>ato in tal senso; b) l’ente ha eliminatole carenze organizzative che hanno determinato il reato me<strong>di</strong>ante l’adozione e l’attuazione <strong>di</strong> modelliorganizzativi idonei a prevenire reati del<strong>la</strong> specie <strong>di</strong> quello verificatosi; c) l’ente ha messo a <strong>di</strong>sposizione ilprofitto conseguito ai fini del<strong>la</strong> confisca.”35 Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto <strong>di</strong>sposto dall’art. 2504-decies, comma 2, c.c., ai sensidel quale “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essatrasferito o rimasto, dei debiti del<strong>la</strong> società scissa non sod<strong>di</strong>sfatti dal<strong>la</strong> società a cui essi fanno carico.” Il d.lgs.6/2003 ha trasferito tale previsione nell’art. 2506-quater c.c., mo<strong>di</strong>ficando<strong>la</strong> come segue: “Ciascuna società èsolidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, deidebiti del<strong>la</strong> società scissa non sod<strong>di</strong>sfatti dal<strong>la</strong> società cui fanno carico”. Secondo Gennai-Traversi, op. cit., 175:“Per quanto riguarda invece <strong>la</strong> scissione totale, dall’enunciato dell’art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza<strong>di</strong> una previsione espressa - che <strong>la</strong> responsabilità amministrativa <strong>per</strong> gli illeciti <strong>di</strong>pendenti da reati commessianteriormente al<strong>la</strong> scissione è riferibile non già al<strong>la</strong> società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiariedel<strong>la</strong> scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente in<strong>di</strong>cati quali obbligati, in solido tra loro, alpagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso. Il che è <strong>per</strong>altro consequenziale al fatto che, unavolta intervenuta <strong>la</strong> scissione totale, <strong>la</strong> società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane privadel suo patrimonio”.36 Art. 11 del d.lgs. 231/2001: “Criteri <strong>di</strong> commisurazione del<strong>la</strong> sanzione pecuniaria - 1. Nel<strong>la</strong> commisurazionedel<strong>la</strong> sanzione pecuniaria il giu<strong>di</strong>ce determina il numero delle quote tenendo conto del<strong>la</strong> gravità del fatto, delgrado del<strong>la</strong> responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta <strong>per</strong> eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e<strong>per</strong> prevenire <strong>la</strong> commissione <strong>di</strong> ulteriori illeciti. 2. L’importo del<strong>la</strong> quota è fissato sul<strong>la</strong> base delle con<strong>di</strong>zionieconomiche e patrimoniali dell’ente allo scopo <strong>di</strong> assicurare l’efficacia del<strong>la</strong> sanzione.(…)”.37 La Re<strong>la</strong>zione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: “L’ente risultante dal<strong>la</strong> fusione e l’ente che, in caso <strong>di</strong>scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione inter<strong>di</strong>ttiva possono ovviamente evitarne in ra<strong>di</strong>ce l’applicazioneprovvedendo al<strong>la</strong> riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini in<strong>di</strong>cati in via generaledall’articolo 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (…), che quando l’o<strong>per</strong>atività del<strong>la</strong> citata <strong>di</strong>sposizionerisultasse preclusa dal su<strong>per</strong>amento del limite temporale dell’a<strong>per</strong>tura del <strong>di</strong>battimento, l’ente interessato abbiacomunque facoltà <strong>di</strong> richiedere al giu<strong>di</strong>ce <strong>la</strong> sostituzione del<strong>la</strong> sanzione inter<strong>di</strong>ttiva con una sanzione pecuniaria13

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