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Phadia S.r.l. Modello di organizzazione, gestione e controllo per la ...

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III.REATI SOCIETARI3.1 PremessaIl D. Lgs. 61/2002 ha esteso <strong>la</strong> responsabilità amministrativa delle <strong>per</strong>sone giuri<strong>di</strong>che al<strong>la</strong>commissione <strong>di</strong> reati societari da parte <strong>di</strong> amministratori, <strong>di</strong>rettori generali o liquidatorinonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapportiqualificati con <strong>la</strong> Società (ad es. i suoi revisori).In partico<strong>la</strong>re, come previsto dall’art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002, <strong>la</strong>società può essere chiamata a rispondere nei casi <strong>di</strong> commissione dei reati in materiasocietaria previsti dal co<strong>di</strong>ce civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che <strong>la</strong>responsabilità è estesa al<strong>la</strong> società ove detti reati siano commessi nell’interesse del<strong>la</strong> societàstessa. 72In proposito, si ritiene fondato recepire l’orientamento <strong>di</strong> autorevole dottrina, secondo cuinon tutti i reati societari comportano profili <strong>di</strong> responsabilità <strong>per</strong> <strong>la</strong> società: infatti, vi sonoalcuni reati <strong>la</strong> cui commissione risulta in ogni caso dannosa <strong>per</strong> <strong>la</strong> società, <strong>la</strong> cui economiasarà impoverita o comunque danneggiata, “con l’effetto che, re<strong>la</strong>tivamente ad essi, non sipotrà configurare il presupposto <strong>di</strong> fatto del<strong>la</strong> responsabilità amministrativa del<strong>la</strong> società,cioè <strong>la</strong> loro commissione nell’interesse del<strong>la</strong> società”: 73 trattasi in partico<strong>la</strong>re dei reati <strong>di</strong>indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delleriserve (art. 2627 c.c.) e illecite o<strong>per</strong>azioni sulle azioni o quote sociali o del<strong>la</strong> societàcontrol<strong>la</strong>nte (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.).Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria 74 , “<strong>la</strong> riforma dei reati societari e,soprattutto, <strong>la</strong> previsione <strong>di</strong> sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente lequestioni re<strong>la</strong>tive all’autonomia, al<strong>la</strong> collocazione nell’<strong>organizzazione</strong> aziendale, ai poteried al<strong>la</strong> comunicazione” da e verso l’Organismo; “tali questioni <strong>di</strong>ventano ancora più delicatecon riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri” 75 . Questa circostanzarende infatti problematica <strong>la</strong> mera previsione che <strong>la</strong> comunicazione delle predette anomaliesia rivolta proprio agli “unici” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che sitenta <strong>di</strong> evitare con <strong>la</strong> medesima comunicazione.”A tale scopo, si è ritenuto opportuno prevedere, nell’ambito dei protocolli generali e specialire<strong>la</strong>tivi a tali reati, obblighi informativi a carico dell’Organismo nei confronti del collegiosindacale e, nei casi più gravi, anche nei confronti dell’azionista <strong>di</strong> riferimento del<strong>la</strong> Società.72 A questo riguardo va notata <strong>la</strong> <strong>di</strong>versa formu<strong>la</strong>zione dell’art. 5 D. Lgs. 231/2001, il quale prevede che l’ente èresponsabile <strong>per</strong> i reati commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio”. Secondo <strong>la</strong> dottrina (cfr. nota successiva),“l’agire nell’interesse <strong>di</strong> taluno suggerisce l’idea che l’azione, già nel suo muoversi, sia <strong>di</strong>retta a realizzare quelben determinato interesse; <strong>la</strong>ddove <strong>la</strong> nozione <strong>di</strong> “vantaggio” appare più obiettiva, potendosi il vantaggio <strong>di</strong>taluno realizzare anche in<strong>di</strong>pendentemente dall’intenzione <strong>di</strong> chi compie l’azione vantaggiosa. Nell’un caso sirichiede un’intenzionalità riscontrabile ex ante; nell’altro un effetto giuri<strong>di</strong>co rilevabile ex post.” (Rordorf “Laresponsabilità amministrativa delle società. D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231” in Le Società, n. 11/2001, pag. 1297).Secondo tale dottrina, quin<strong>di</strong>, il D. Lgs. 6/2001 circoscrive <strong>la</strong> responsabilità amministrativa del<strong>la</strong> società <strong>per</strong> reatisocietari alle sole ipotesi <strong>di</strong> reati commessi con l’intenzione, rilevabile ex ante, <strong>di</strong> realizzare un’utilità <strong>per</strong> <strong>la</strong>società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell’ente sia mera conseguenza obiettiva del<strong>la</strong>fattispecie.73 V. Sa<strong>la</strong>fia, “La responsabilità delle società al<strong>la</strong> luce del D.M. n. 201/2003 e delle mo<strong>di</strong>fiche al D. Lgs. n.231/01”, in Le Società, n. 11/2003, pag. 1434.74Cfr. Confindustria“Appen<strong>di</strong>ce integrativa alle Linee Guida <strong>per</strong> <strong>la</strong> costruzione dei Modelli <strong>di</strong> <strong>organizzazione</strong>,<strong>gestione</strong> e <strong>controllo</strong> ex D. Lgs. n. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002,” Roma, 3ottobre 2002.75 L’art. 25-ter fa infatti espresso riferimento a “amministratori, <strong>di</strong>rettori generali, liquidatori o da <strong>per</strong>sonesottoposte al<strong>la</strong> loro vigi<strong>la</strong>nza”.93

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